domenica, Novembre 24, 2024
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Enoteca fantasma a Marsala. Atto illegittimo e comunque da revocare anche per la violazione dell’art 13 della convenzione.  

Le carte non sembrano proprio essere in regola. Il mistero non c’è, ci sono invece irregolarità amministrative, violazione della legge a cui si aggiunge, per ammissione pubblicata del Vice Presidente dell’Associazione Strade del Vino, Giovanni Spanò, anche un motivo di revoca per violazione delle norme della convenzione.
Leggendo la nota dell’Associazione Strade del Vino pubblicata su TP24 non si può non rimanere stupiti di quanto viene affermato.   
Innanzi tutto va precisato che non si è mai parlato di “misteri” ma di irregolarità amministrative e violazioni di legge, non presunte, è l’Amministrazione Comunale a dover dare risposte ed agire di conseguenza, ma la nota dell’Associazione merita una risposta.
Innanzi tutto la norma di legge “prescrive” la costituzione dell’enoteca locale con atto pubblico. Il finanziamento infatti è stato concesso per la “Costituzione”  e la realizzazione della stessa come previsto all’ art.86 della l. r. 2 agosto 2002   modificato con la l.r. 11 del 12 Maggio 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale regionale n. 23 S.O. – il 14 maggio 2010.
Comma 1.b – art. 86 il comma 1 è così modificato: ‘1. E’ istituita l’enoteca regionale della Sicilia e la rete di enoteche locali alla cui realizzazione si provvede con i fondi P.O.R. Sicilia 2000-2006 secondo le modalità previste dalla corrispondente misura. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ne promuove la costituzione con atto pubblico.

Comma 1.c – art 86) … “all’enoteca regionale e alle rete di enoteche locali possono aderire enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo e che promuovono o esplicano attività collegate al settore vitivinicolo e/o al turismo.
Comma 1.d – art 86 …’assessorato regionale per le risorse agricole alimentari è autorizzato a concedere un contributo per le spese di costituzione e di gestione dell’enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali e delle strade del vino riconosciute, per tre anni in misura decrescente così stabilita …. (omissis).
A conferma che deve essere costituita con atto pubblico soccorre il comma 2 – art 86 … Seconda parte:” L’importo concesso annualmente ai comuni per la singola enoteca non può superare in ogni caso il 50 per cento dei costi di gestione sostenuti dalla stessa. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa complessiva di mille migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2010- 2011-2012.’
Ergo, se si prevede il finanziamento dei costi di gestione l’enoteca deve necessariamente essere costituita con atto pubblico ed avere un proprio organo amministrativo e gestionale.
Quindi, l’affermazione del Vice Presidente dell’Associazione Strade del Vino di Marsala non appare supportata dalla norma di legge che istituisce le enoteche regionali e locali.
Quindi nulla di presunto. Ma fatti e norme di legge. Detto ciò, nel rispetto della norma (ndr. comma c art 86 l.r. 5/2002 così modificato dalla l.r. 12.5.2010) l’Associazione Strade del Vino non può assumere la gestione (amministrativa e fiscale) della mai costituita enoteca locale, ma tuttalpiù associarvisi al pari di altri enti e/o associazioni.
Va da sè che la convenzione che la Giunta comunale ha deliberato appare in tutta la sua evidenza illegittima e gravida di una grave violazione di legge. Leggasi norme del bando.
Se poi come si evince dalle parole “virgolettate” attribuite  nell’articolo al  Vice Presidente, e cioè che l’Associazione ne affida la gestione ad un soggetto affidabile,  nel caso di specie al Signor Pappalardo Piero, (tp24 / 13/8/2021 – “La gestione dell’enoteca viene concessa dalla Strada del Vino a soggetti che risultino affidabili – aggiunge – per la sua gestione. In atto la stessa è affidata al signor Piero Pappalardo”. )  ciò è motivo di risoluzione immediata del contratto per violazione dell’art 13 della illegittima convenzione tra Comune e Associazione Strade del Vino a mente dell’art 1456 C.C. richiamato al comma c) art 14 della convenzione stessa.
Quanto all’invito di ricorrere al TAR , c’è da precisare che l’ente comunale ha l’obbligo di revocare atti illegittimi e revocare in ogni caso la convenzione anche per violazione delle norme del capitolato. Se non lo facesse dovrà necessariamente risponderne politicamente e agli organi istituzionali preposti.
Michele Santoro

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