lunedì, Novembre 25, 2024
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COVID19. L'enigma: indossi la mascherina ?  Violi la legge. Non la indossi ? Violi le norme di un atto amministrativo

Secondo Pirandello, nulla è più complicato della sincerità.  Nell’amministrazione della cosa pubblica invece, tutto è complicato e contraddittorio.
E’ il paradosso a cui si è arrivati a causa della confusione, indeterminatezza e contraddittorietà dei provvedimenti governati e delle ordinanze reginali e comunali.
Infatti, se si indossa la mascherina e ci si copri il viso si viola la legge, se si indossa si viola un atto amministrativo quale è il DPCM di Conte.
Tutto ciò a dimostrazione del fatto che le istituzioni sembrano essere andati completamente nel pallone e nella confusione  più totale dimostrando grave e pericolosa incapacità di gestire con raziocino ogni situazione anche di emergenza.
Ed è così che Giuseppe Conte, che come ampiamente illustrato dimostrato da  eminenti costituzionalisti, presidenti emeriti della Corte Costituzionale come  Cassese e Mancini, e soprattutto dal Presidente della Corte , Cartabia,  è riuscito nell’impresa di imporre l’uso di un dispositivo definito di protezione (i.e. mascherina) –  quindi di coprirsi il viso – creando così un vulnus grave ad un legge dello stato e creando confusione su confusione sia ai cittadini che alle stesse forze dell’ordine.
La legge 22 maggio 1975, n. 152, infatti, recante «Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico», all’articolo 5, dispone che «È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Il divieto si applica anche agli indumenti. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro”.
Questa disposizione di legge è stata novellata e resa più severa dal decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005. Infatti, la pena passa da sei mesi o un anno di reclusione a uno o due anni di reclusione e all’ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
Orbene, alla luce di quanto emerge, va da sé che se il cittadino  viene sanzionato per violazione di un atto amministrativo, l’operatore delle forze dell’ordine  potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di  istigazione a violare una legge dello stato previsto all’art 415 del Codice Penale.
Questa situazione di incertezza ed indeterminatezza non fa che aumentare il senso di disagio e di preoccupazione dei cittadini che vedono sempre più compressi i loro diritti costituzionali nel più totale silenzio e immobilità di chi ha il dovere di far rispettare le norme costituzionali.
Dall’altra parte, vengono obbligati a rispettare norme amministrative che violano le leggi dello stato.
Michele Santoro

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