E l’accordo (disciplinare) che prevede tra l’altro l’uso di Palazzo Fici all’Associazione Strade del Vino Marsala presenta molti profili di illegittimità e nullità.
L’antefatto.
Nel 2005 La Regione Siciliana emanava un bando per la presentazione di progetti da finanziare nell’ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006 – che prevedeva la creazione di un’enoteca regionale con due sedi principali, una occidentale e una orientale, e ulteriori enoteche comunali.
Senza entrare nel merito dei compiti assegnate ad ogni singola enoteca, il bando indica i costi ammissibili e ovviamente i requisiti che per comodità dei lettori si pubblicano in modo integrale “ Requisiti minimi di ammissibilità alla selezione
L’ente locale, alla data di presentazione del progetto all’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste deve dimostrare:
1) che l’edificio individuato quale sede dell’enoteca abbia “interesse culturale”. L’edificio oggetto dell’intervento deve essere un bene di “interesse culturale” ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004; in mancanza di edifici in possesso del suddetto requisito, l’ente locale, può in subordine, destinare a sede dell’enoteca un edificio di interesse storico-artistico;
2) di essere proprietario dell’edificio destinato ad enoteca o di essere titolare di altro diritto reale sull’edificio o di avere a disposizione a titolo di locazione, per un periodo non inferiore a 30 anni, l’edificio destinato ad enoteca;
3) l’edificio ricada all’interno di ogni singola strada del vino riconosciuta dall’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste con decreto assessoriale o in corso di riconoscimento”.
Il progetto, ammesso al finanziamento tra i vari criteri di ammissione, deve presentare una proposta sulla fattibilità tecnico-amministrativa nonché gli aspetti di carattere amministrativo, societario, economico e finanziario.
Più brevemente, una proposta di costituzione e statuto societario.
Dall’esame del bando appare chiaro che questo preveda la costituzione di un “ente strumentale comunale” denominato Enoteca Comunale di Marsala e quindi prevedere una sua costituzione come persona giuridica (leggasi ente strumentale/associazione) così come espressamente previsto dall’ art 1 del D.P.R. 361/2000.
Questo aspetto appare chiaramente previsto nell’elenco della documentazione da presentare per l’ammissibilità.
Si legge infatti, tra gli altri, “ipotesi di gestione dell’enoteca (aspetto societario, economico, amministrativo e finanziario dell’enoteca”.
Trattasi, in definitiva, di una “bozza” di atto costitutivo e statuto del nascente ente/associazione “Enoteca Comunale” con l’indicazione ovviamente, della dotazione organica con proprio consiglio di amministrazione e proprie norme di gestione.
Abbiamo chiesto l’accesso agli atti e copia della documentazione ma l’Ufficio ci ha fornito soltanto copia di un accordo, definito disciplinare, tra il Comune di Marsala e l’Associazione privata Strade del Vino a cui viene affidata, senza alcun bando di evidenza pubblica, la gestione di ciò che viene indicata come ”enoteca Comunale”.
Anche qui sorgono diversi dubbi circa i profili di illegittimità anche perché, in pratica, appare che all’Associazione Strade del Vino sia stato di fatto concessa in comodato d’uso gratuito, senza che questa concessione fosse stata legittimata da un bando, anche la gestione di buona parte di Palazzo Fici senza peraltro stabilire a carico di chi siano i costi di manutenzione ordinaria, luce, acqua e tasse e tributi locali.
Tuttavia, vi è un ulteriore aspetto che confermerebbe l’illegittimità dell’atto.
Nel disciplinare viene “autorizzata” l’attività commerciale di tipologia A e B all’Associazione Strade del Vino. Autorizzazione in contrasto con quanto l’articolo 148 del T.U.I.R. (legge fiscale) che considera le associazioni entità non “commerciali”.
Né pare possibile che il gestore di un ente pubblico, ancorché non giuridicamente costituito, possa poi appaltare a terzi alcuni servizi commerciali e somministrazione di pranzi e cene come invece sembra sia stato una attività svolta anche con il Ristorante “Fratelli Pappalardo” di Marsala. Appare quantomeno discutibile ill fatto che nel fatto 2017 il Sindaco contesti a Strade del Vino l’utilizzo per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande , di locali non rientranti nel disciplinare, senza contestare l’attività “tipicamente” commerciale svolta all’interno di ciò che viene definita “Enoteca Comunale”.
Ritornando sulla questione della costituzione dell’Enoteca Comunale, secondo le norme dettate dal bando regionale, l’Amministrazione comunale l’avrebbe dovuto istituire formalmente con atto costitutivo e statuto l’ente strumentale/associazione “Enoteca Comunale”, a cui assegnare, in rispetto delle norme stabilite nel bando stesso, un edificio di pregio per le attività conseguenti e quindi eventualmente prevedere un bando pubblico per l’affidamento della gestione.
Procedimenti questi, che l’Amministrazione Comunale non sembra aver messo in atto e ciò potrebbe comportare la decadenza del finanziamento per non aver proceduto alla costituzione dell’ente associativo Enoteca Comunale così come chiaramente previsto dal bando di finanziamento.
C’è quindi da auspicarsi che l’Amministrazione comunale prenda coscienza di quanto fin qui fatto, meglio dire non fatto, e provveda come primo atto all’annullamento in autotutela del disciplinare, disponendo che vengano attuati tutti i procedimenti giuridici fin qui non attuati.
Ed a proposito del disciplinare non può sottacersi come questo appaia non conforme alle norme in materia poiché non riporta alcun riferimento normativo e, fatto ancor più grave, non riporta nessuna indicazione della necessaria deliberazione di Giunta circa la volontà di prosecuzione della gestione che, al di là della mancanza di un bando per l’assegnazione della gestione dell’enoteca, deve essere espressamente indicata.
L’atto, la cui illegittimità non sembrerebbe poter essere messa in dubbio, appare un accordo tra il sindaco e il presidente dell’Associazione senza che l’Amministrazione nel suo complesso vi sia stata coinvolta. Sorge allora spontanea una domanda.
Se il disciplinare, al di là della sua legittimità non sembra essere stato approvato specificatamente dalla Giunta Comunale, può il sindaco decidere in autonomia?