Ne abbiamo già parlato ma oggi entriamo nel dettaglio della questione relativa all’autorizzazione “concessa” dal Ministro Trenta, con proprio decreto, alla costituzione del Sindacato Militare Carabinieri.
Secondo il dettato Costituzionale, istituire un sindacato è una libera scelta di persone che intendono riunirsi in una associazione sindacale per la tutela dei propri diritti sociali, e umani.
La Corte, con la sentenza 120/2018 ha precisato che “in ossequio alla particolarità dello status militare, bisognerà attendere una legge specifica che disciplini la costituzione di possibili associazioni sindacati miliari. Di conseguenza 2 seppur nella rilevanza del momento, sarà comunque necessario attendere l’intervento del legislatore per avere sviluppi concreti. Serve infatti, una disciplina normativa che regoli la costituzione, l’attività e l’eventuale cessazione dei sindacati militari, ad oggi assente. Quindi, si al riconoscimento di associazioni sindacali, ma solo in relazione ad entità in grado di assicurare la libertà sindacale ai militari, sia di garantire la specificità del ruolo. I membri delle Forze armate non possono, invece, iscriversi alle associazioni sindacali generalmente conosciute”.
“Tuttavia, per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l’adeguamento agli obblighi convenzionali, questa Corte ritiene che, in attesa dell’intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale». Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati”.
Ed inoltre, la Corte precisa che “ «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».
Dal combinato disposto tra il dispositivo di sentenza e le norme di legge in vigore si evince che per l’istituzione di costituzione di un sindacato militari che intende stipulare contratti collettivi validi erga omnes, NON è previsto alcuna particolare procedura se non quella prevista dall’Art. 39 della Costituzione e delle norme di riferimento per la costituzione di una associazione sindacale. Di conseguenza, deve registrarsi come persona giuridica, e dotarsi di uno statuto a carattere democratico.
Nel caso del sindacato militare, in assenza di una specifica legislazione questo opera nell’alveo delle competenze di cui all’art. 1478, comma 7, del d.lgs. 66/2010, espressamente richiamate dalla Corte Costituzionale.
Spetta al Parlamento della Repubblica legiferare per stabilire una disciplinare legislativa ad hoc per il sindacato dei militari. Ma né Ministro né il Parlamento posso possono vietare ad un militare della riserva o in congedo di farvi parte.
Sarebbe incostituzionale.
Alla luce quindi di quanto sopra, il Decreto del Ministro della Difesa che si è attribuito la responsabilità di autorizzare o meno la costituzione del sindacato militare Carabinieri, e di stabilire condizioni discriminatorie nei confronti del personale della riserva e in congedo, appare in tutta la sua evidenza illegittimo e nullo negli effetti.
Michele Santoro