lunedì, Novembre 25, 2024
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Sindacati militari. Dalla storica vittoria costituzionale del 2018 alla “caporetto”  del 2019

E’ ufficiale, il Ministro Elisabetta Trenta ha firmato il decreto che istituzionalizza il “sindacato” dei militari , nello specifico quello dei Carabinieri, dopo la storica sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale che, sulla spinta di pronunciamenti europei sui diritti umani e dei militari, ha di fatto stabilito che “ «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».
Ma la vittoria dopo decenni di lotta si è trasformata una “caporetto” su tutta la linea perché si rileva dal comunicato lanciato su grnet.it, che il SIM (Sindacato italiano dei Militari)- Carabinieri, che  si è costituito secondo legge,  ha chiesto al Ministero l’autorizzazione.
Istanza di costituzione che è stata accolta imponendo la partecipazione ai soli militari in servizio e in ausiliaria.
L’avv. Giorgio Carta, ex Ufficiale dei Carabinieri, che si legge essere tra i fondatori del SIM Carabinieri, ha dichiarato in un comunicato pubblicato su grnet.it, che “il sindacato che abbiamo in mente sarà caratterizzato da un’azione decisa ma responsabile e con il senso delle istituzioni, le cui azioni saranno tese a migliorare l’efficienza dell’Amministrazione, con consapevole del prevalente interesse pubblico, ma saldo nei principi di intransigente verso le lesioni dei diritti dei singoli militari. Non vogliamo un sindacato estremo, sfascita e di pura contrapposizione all’Amministrazione, ma uno responsabile e costruttivo dialogo”.
Non si comprende la soddisfazione dell’avv. Carta perchè se da una parte sembra di capire che il sindacato sarebbe già stato costituito con “statuto e atto costituito”, dall’altra, leggendo il Decreto a firma del Ministro Trenta, si legge che “si autorizza” la costituzione.
Non è chiaro il motivo per cui il SIM Carabinieri abbia chiesto al Ministero l’autorizzazione alla costituzione del sindacato anche perchè non ci sono norme di legge che assegnano al Ministro della Difesa la responsabilità/diritto di autorizzare la costituzione di un sindacato ancorchè tra militari, attribuendosi anche l’autorità di stabilire che i militari della riserva o in congedo non possono parteciparvi.
In tutto ciò sembrerebbe di potersi intravedere la spinta delle gerarchie militari che probabilmente avrebbero mal digerito il cambio di rotta della Corte che  ha dovuto tenere conto delle “preminenti norme internazionali” sui diritti umani.
Al di là della questione se l’autorizzazione ministeriale sia dovuta o meno, c’è un’altra questione che deve essere messa in risalto. L’esclusione dal sindacato dei militari della riserva e in congedo.
Già con la Circolare APM/11.7.291/18_AP, del 21 9 2018, molto probabilmente suggerita dai vertici militari, il Ministro aveva escluso i militari della riserva con motivazioni risibili e non corrispondenti al loro stato.
Secondo il Ministero, i sindacati di categoria militare sono possibili solo per il personale in servizio e in ausiliaria, precisando nelle note che la Corte non avrebbe censurato la parte seconda del comma 2 dell’art 1745 del D.lgs. 66/2010 e perché i militari nella riserva secondo il Ministero non avrebbero obblighi con il Ministero.
Affermazioni non corrette e contraddette dalla semplice lettura dello stesso  art. 994 del COM citato dal capo del dicastero della Difesa. Infatti si legge la  posizione “giuridica” di militare è riferita anche chi si trova nella “categoria” della riserva.
Contrariamente a quanto si afferma nella circolare, l’Art. 887 del COM precisa che “1. La categoria della riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell’ausiliaria2. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale”.
Il militare della riserva è giuridicamente un professionista non in servizio attivo ma con obblighi verso il Ministero della Difesa. Negarlo è contrario al diritto.
Solo i “militari in congedo assoluto – art 880 del COM – non sono più vincolati ad obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.
La Corte ha riconosciuto ai “militari” il diritto sindacale e non ha fatto alcuna discriminazione tra militari in servizio e nella riserva come intenderebbe ora imporre il Ministro, violando così il loro diritto costituzionale di far parte di un sindacato composto tra militari, ma soprattutto non ha messo “limiti” di partecipazione e non ha sentenziato circa la necessità di ottenere dal Ministero una autorizzazione alla costituzione.
Illuminante sul caso, un articolo dell’avv. Francesco Fameli, esperto di  diritto amministrativo militare, pubblicato su difesaonline.it,  che riporta alcuni dubbi di alcuni suoi illustri colleghi secondo cui “ subordinare la possibilità di costituire un’associazione sindacale in ambito militare al previo assenso del Ministero (il datore di lavoro, in questa prospettiva) verrebbe ad inficiare alla radice il riconoscimento di qualsivoglia libertà sindacale, negando quell’autonomia nella costituzione delle relative organizzazioni, che è stata posta alla base della declataroria di incostituzionalità”.
E infatti, dove sta scritto che per costituire un sindacato il Ministro della difesa debba dare il suo assenso ? Sulla base di quale legge di stato il Ministro Trenta si è attribuito il diritto/dovere di stabilire chi e a quali condizioni si possa costituire un sindacato di militari ?
Molte sono le cose che potevano essere dette ma non sono state dette, una cosa doveva essere fatta e non è stata fatta. Ma se il  Ministro è stato coerente nel mettere in atto le prescrizioni della Circolare firmando un decreto incostituzionale, e nell’attribuirsi la responsabilità/diritto di “autorizzare” o meno la costituzione di un sindacato di militari, e chi può o non può parteciparvi, il comunicato dell’avv. Carta (ufficiale in ausiliaria?) appare deludente e non lascia prefigurare nulla di buono perchè il Sindacato parte già con procedure non codificate per legge.
Ecco, sta tutta qui la questione. Si tratta, appare evidente, non di una vittoria del diritto, ma di una capitolazione al Ministero perché l’art. 39 della Costituzione “sancisce” che l’organizzazione sindacale è libera.
Quella dei militari, tra miliari di tutti i ruoli e di tutte le categorie, prima vietata, è stata sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 2018. Il SIM Carabinieri doveva  semplicemente effettuare la registrazione presso gli uffici locali o centrali.  “Articolo 39:
L’organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18].
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.
La richiesta di autorizzazione non prevista costituzionalmente, e la ovvia “concessione” del Ministero,  si è trasformata alla fine in una Caporetto per tutti i militari.
Sovviene, leggendo il comunicato del SIM , il grande filosofo greco Plutarco
Appare chiaro però, che la questione dei sindacati militari pare già avviata di nuovo verso la Consulta.
Michele Santoro

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