Quando il governo della città appare assente e distratto ecco che si evidenzia l’anarchia. Disattenzione, indolenza istituzionale e rimpallo di responsabilità tra i vari organismi deputati al controllo del rispetto delle regole sono un mix tremendo che generano un senso di generale impunibilità.
La questione relativa alla vendita di frutta e verdura in violazione delle norme di legge in materia di sicurezza e salubrità alimentare è, per certi aspetti la punta di diamante di un sistema sociale al collasso. Situazione che non è un caso sporadico ma la norma. In città negozi di frutta e verdura espongono i prodotti lungo i marciapiedi e sulla sede stradale a diretto contatto con agenti altamente inquinanti, in violazione delle norme di sicurezza degli alimenti, si possono notare in ogni strada/Piazza di Marsala.
A seguito di un nostro intervento presso la Polizia Municipale e l’Ufficio di Igiene degli Alimenti dell’ASP di Trapani, è stato effettuato, secondo fonti comunali, un controllo a campione delle attività commerciali prodotti ortofrutticoli. .
Incredibilmente è stato trovato solo un venditore ambulante in zona Piazza Marconi non i regola con le norme di legge. E’ stato sanzionato e provveduto a squestrare la merce ma allo stesso posto c’è sempre un ambulante con le medesime condizioni.
Un solo caso quando, è cosa arcinota e sotto gli occhi di tutti , anche distratti, siamo in presenza di una generale situazione di violazione delle norme di legge nelle principali strade di maggior traffico della città.
Via Mazzini, Via Roma, Piazza del Popolo, via Trapani (Rotonda con Via Dante alighieri) e ancora, di nuovo Piazza Marconi, solo per evidenziare le situazioni più eclatanti.
Il responsabile dell’Ufficio Igiene ambienti di Vita, Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizioni dell’ASP di Trapani, competente per territorio, lamenta la scarsità di personale e precisa che dispone di soli due ispettori per una città territorio come Marsala.
Il Dirigente del SUAP – Dr.. Mezzapelle, a cui è stato chiesto se l’Ufficio avesse mai autorizzato l’uso del suo pubblico ad attività commerciali riferibili alla vendita di frutta e verdura, ha glissato accuratamente la domanda. Infatti ha rimandato il tutto alla norma nazionale che norma l’inizio di attività commerciali e alla richiesta di parere all’Ufficio di Igiene degli Alimenti dell’ASP, Ufficio questo, che rimanda alle norme della SCIA.
La classica situazione di rimpallo delle responsabilità.
Abbiamo consultato le norme richiamate dai due Uffici e tutto sembra indicare che la situazione di generale violazione della legge e di anarchia nel settore è divenuta così spregiudicata ed evidente per l’assenza di una assidua attività di controllo e repressione.
La norma richiamata dal SUAP e dall’Ufficio tutela degli ALimenti dell’ASP, prevede che per inizio attività si presenti al Comune di residenza una dichiarazione di inizio attività. E qui siamo in linea con quanto ci è stato riferito. Ma, a differenza di quanto ci fanno capire le precisazioni del Dirigente Mezzapelle, le norme prevedono precise responsabilità in capo al SUAP. Nella nota questo passaggio. Ovvero, decorso il termine di 60 giorni, l’Amministrazione competente può intervenire in autotutela e può bloccare l’impresa se la SCIA riguarda una attività che comporta “pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale”.
Poiché la commercializzazione di frutta e verdura è una attività sensibile e pregiudizievole per la salute pubblica, appare pacifico che il SUAP, trascorso il periodo di legge, dovrebbe intervenire per verificare il rispetto delle norme in materia sanitaria, revocando l’autorizzazione nel caso riscontrasse violazioni.
Quindi l’Amministrazione Comunale non solo può, ma deve agire secondo legge per la tutela della salute pubblica. A questo proposito viene in mente che il Sindaco pro tempore è il responsabile per la tutela della salute pubblica. Spesso ci si dimentica di questo particolare.
A parte ciò va considerato che gli alimenti possono essere trasportati con mezzi “idonei” e quindi gli ambulanti non potrebbero utilizzare mezzi non a norma, ovvero che non siano “auto negozi” oppure mezzi opportunamente attrezzati per l’attività di ambulante, unici mezzi utilizzabili senza violare le norme di sicurezza alimentare.
La Verdura e la frutta esposta all’aperto è soggetta a subire un deterioramento ed un peggioramento qualitativo da parte degli agenti atmosferici e delle sostanze inquinanti, con possibili effetti negativi sulla salute dei consumatori. I giudici della Suprema Corte hanno infatti ritenuto che la sola esposizione all’aperto potesse condizionare lo stato di conservazione degli alimenti, in violazione della disciplina dettata dalla legge del ’62. (Ndr Corte di Cassazione).
Norma, quella della legge 283/1962 vigente e integrata da copiosa giurisprudenza in materia di sicurezza alimentare che toglie ogni dubbio, semmai ce ne fosse qualcuno, sul fatto che l’esposizione di frutta e verdura, ma in genere alimenti deperibili, non può essere a contatto con agenti inquinanti e i gas di scarico degli autoveicoli.
Gli ambulanti devono rispettare le norme e i negozi devono esporre la merce all’interno delle proprie strutture. E’ vietato quindi esporre i prodotti direttamente sulla strada su mezzi non idonei e senza protezione agli agenti atmosferici e all’inquinamento ambientale in prevalenza smog dovuti all’alta densità del traffico veicolare.
Non sembrano evincersi dalle norme, possibilità, come paventate nel caso di Marsala, di prescrizioni che possano aggirare la disposizione.
E’ ora quindi che chi è preposto al controllo della legalità e alla tutela della salute pubblica, SUAP e ASP – Ufficio per la Salute Pubblica e l’Igiene degli Alimenti, si assuma le proprie responsabilità e dia risposte alle città.
Se da una parte il governo Draghi ha incredibilmente eliminato la disciplina del reato alimentare, rimane invero l’istituto delle sanzioni amministrative e della revoca dell’attività.
Il problema è sanitario e potrebbe essere motivo attentato alla salute pubblica, reato previsto dal Codice Penale ex art 452.
Non ci sono scuse. Se non si inizia dai casi più eclatanti che si possono trovare lungo le vie principali della città e sotto gli occhi di tutti, non si può pensare di eliminare il grave problema sanitario.
Attendiamo risposte e ovviamente, fatti.
Riferimenti normativi
D.Lgs 114/98
Ordinanza Ministero Sanità 56/2000
Ordinanza Ministero Sanità 3/4/2002
Dlgs 193/2007 => disciplina le violazioni dei Regg. (CE) 852/04 (sull’igiene dei prodotti alimentari) e 853/04 (sull’igiene dei prodotti di origine animale)
Ex art 452 Codice Penale
Sentenza Corte di Cassazione 6108/2014