Ci risiamo. Sono passati tre anni dalla sconclusionata pseudo riforma del 2017 e si ritorna, nella stessa situazione di incostituzionalità e di violazione dei diritti degli iscritti, a quelle che vengono definite “libere elezioni” degli organi istituzionali. Il quarto potere, così come viene definito il giornalismo, non sembra proprio avere intenzione di regolare la propria vita all’interno dell’ordine secondo costituzione e nel rispetto dei diritti di tutti gli iscritti. Ma questa volta sarà il Giudice Amministrativo che dopo le elezioni sarà chiamato a mettere ordine nel complesso pianeta Ordine dei Giornalisti. I gruppi di potere che negli anni si sono via via formati permettendo l’elezione di fatto pilotata, sono riusciti a far digerire e far metabolizzare lo status quo a quanti ancora rispondono all’invito per le elezioni; circa il 7% degli iscritti a livello nazionale.
Ma ciò non spaventa il “governo” dell’Ordine, anzi, lo rafforza. La maggior parte degli iscritti, circa il 90%, si disinteressa completamente della vita dell’Ordine. Corrisponde la quota annuale e dopo di che, saluti e baci. Rispetta le norme, fa il suo lavoro e poco o nulla sa o vuole sapere dell’Ordine.
La sconclusionata legge 67/2017 ha aggravato, apportando principi di incostituzionalità, le evidenti, gravi e persistenti violazioni dei diritti degli iscritti. L’ORdine ha incassato la norma e non sembra aver pensato di mettere ordine e codificare la vita associazione secondo legge, diritto e diritti.
Ci ritroviamo anche per questa tornata di elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e nazionali, con un invito inviato a mezzo PEC che semplicemente indica la data della convocazione dell’assemblea degli iscritti, ma non indica le modalità di presentazione delle candidature e i tempi e le modalità di propaganda.
Genericamente si indica la data e l’ora per la convocazione in prima e seconda convocazione dell’assemblea in tre città diverse, Palermo, Catania e Messina, e la data per l’eventuale ballottaggio.
Anche questa volta, nessuna indicazione di come avvengano le elezioni e soprattutto quale sarebbe il procedimento di “candidatura” e di votazione. Niente di niente.
Va da sé che non essendo normata la questione delle candidature, l l’Ordine dei Giornalisti dovrebbe rispettare il dettato del codice civile oltre che dotarsi, a similitudine degli altri ordini professionali, di uno statuto sociale con la quale “normare” la vita associativa. Statuto che l’OPdg non risulterebbe possedere.
Chiarchiamo di chiarire.
Al punto 3. delle norme che regolano l’elezione dei rappresentanti si legge:
3.1. TERMINI
1) Termine di convocazione rispetto alla scadenza del Consiglio in carica
L’assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica (art. 4 legge 69/1963).
NORME PER LE ELEZIONI
3.2. AVVISO DI CONVOCAZIONE: MODALITÀ E OGGETTO
La convocazione si effettua mediante avviso spedito dal presidente del consiglio regionale per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni (art. 4 legge 69/1963, come modificato dal d.l. 35/2005, e art. 5 DPR 115/1965).
L’avviso di convocazione dell’assemblea per l’elezione del Consiglio regionale dell’Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti, inviato dal presidente del Consiglio regionale, deve contenere:
- l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza;
- il luogo, i giorni e le ore dell’adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima;
- l’indicazione del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto;
- l’eventuale votazione di ballottaggio in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione e, nell’ipotesi che questa non risulti valida, un’altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione3;
…omissis
Da qui un problema di ordine di diritto e di validità delle elezioni anche per le contraddizioni che si evincono dalla comunicazione dell’Ordine Giornalisti Sicilia e le dalle stesse norme dettate dall’Ordine Nazionale.
Infatti, se “La “seconda convocazione”, come si deduce dal combinato disposto degli artt.3, 4 e 6 e 16 della legge 69/1963 e degli artt. 5, 12, 13 e 16 del dpr 115/65, si riferisce al giorno in cui sono rinviate le operazioni elettorali a causa della non validità della prima assemblea per mancanza del raggiungimento del numero minimo dei votanti (metà degli elettori aventi diritto al voto) previsto dalla legge professionale”, significa che il giorno indicato, per dichiarare valida e costituita legalmente l’assemblea, il presidente deve “solo” constatare la presenza in aula di almeno la metà più uno degli aventi diritto”.
Comma 2 art 12 DPR 115/65 “Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiara, quindi, non valida l’assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione”.
Appare evidente la confusione legislativa quando nella prima parte del comma si precisa che non si procede allo spoglio con ciò presupponendo effettuate operazioni di voto in una assemblea non validamente costituita; “Il presidente non procede allo spoglio…..” mentre nel prosieguo prescrive che il presidente “rinvia” le operazioni elettorali in seconda convocazione.
Un guazzabuglio. Un’assemblea viene dichiarata validamente costituita prima degli eventuali interventi e/o votazioni. Quindi, la domanda è: ma se l’assemblea non risulta valida come è possibile che si dia corso alle votazioni?
Confusione legislativa che non è stata minimamente presa in esame dal Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n. 67 – che in ultima analisi si è limitato a ridurre i membri del Consiglio nazionale e a prevedere una “lista per le minoranze linguistiche” che però ha un peso sul numero nazionale degli eletti.
Secondo diritto, nei casi in cui l’assemblea non è validamente costituita non si dà avvio alle operazioni di voto, e ciò si evincerebbe dalla seconda parte del comma sopra citato che però si scontra con l’indicazione dell’Ordine regionale contenuta nell’avviso di convocazione, secondo cui: “ove il numero dei votanti, dei professionisti o dei pubblicisti, risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, iscritti nei rispettivi elenchi, le operazioni di voto saranno ripetute in seconda convocazione …” .
Secondo il DPR 115/65, le operazioni si rinviano, secondo l’Odg Sicilia, si ripetono.
La norma in ogni caso, fa riferimento generico all’assemblea (e non a più assemblee nella stessa ora e nello stesso giorno però in sedi diverse) e a seggi elettorali costituiti per le operazioni di voto. Va da sé che l’assemblea deve essere indetta in una unica sede, di norma dove ha sede l’ordine.
In assenza di norma che regola le candidature, i tempi e le modalità di propaganda elettorale, l’assemblea soggiace alle norme di cui al codice civile, e quindi le candidature stesse vanno presentate in assemblea dove, dopo i vari interventi dei candidati che presentano i loro programmi di governo dell’ordine, si passa alle votazioni. Questo in un paese normale. Ma stiamo parlando dell’Ordine dei Giornalisti.
Secondo diritto, in assemblea, chi ha i requisiti per candidarsi presenta la sua candidatura, interviene in assemblea e chiede il voto. Ma come può farlo se l’Odg predispone tre assemblee in tre città diverse, nella stessa ora e nello stesso giorno ?
Ecco quindi che non solo è necessario, ma doveroso e costituzionalmente corretto, prevedere tempi e modalità di presentazione delle candidature, tempi di propaganda.
Tutto quando attuato anche in queste elezioni è in evidente contrasto con le norme di legge e del diritto. Dal combinato disposto tra la legge costitutiva, 69/63 e il DPR 115/1965, si prevede un’unica assemblea e diversi posti di votazione. Quindi indire tre asemblee, per giunta contemporanemente in città diverse appare chiaramente non coerente e rispettoso della norma.
Dalla comunicazione dell’Odg Sicilia, che riporta “convocazione di assemblea”, in realtà emerge chiaramente che non si tratta di un’assemblea degli iscritti, ma dell’indicazione delle sedi dei “seggi” per le operazioni di voto e ciò crea una evidente e grave lesione al diritto dell’iscritto che non può presentare la propria candidatura non potendo essere in tre posti differenti nello stesso giorno e nella stessa ora e quindi impossibilitato di esporre le proprie indicazioni circa il programma di governo dell’ordine.
Ma anche per la costituzione dei seggi, riferendosi alla comunicazione dell’Odg. Sicilia, si evincono violazioni del diritto di partecipazione al voto dell’iscritto.
In Sicilia gli iscritti, secondo i dati pubblicati sul sito dell’ordine regionale, sono oltre cinquemila, e quindi limitare a soli tre seggi, Palermo, Catania e Messina, come già accaduto nel 2013 enel 2017, pone un problema di diritto dell’iscritto alla partecipazione al voto senza doversi sobbarcare viaggi di oltre 100 chilometri per raggiungere le sedi prescelte dall’Odg dalla propria residenza. .
Perché mai gli iscritti di Catania, Palermo e Messina hanno il seggio a casa mentre la maggior parte dei giornalisti è costretto, contro ogni logica e buonsenso, a sobbarcarsi in media 200 chilometri tra andata e ritorno dalla propria sede al luogo indicato per le votazioni.
Nella situazione attuale apparrebbe evidente che la scelta dei tre capoluoghi che hanno un bacino elettorale superiore, anche di molto alle altre località, oltre a limitare fortemente il diritto di voto ai giornalisti che risiedono in città e province diverse dalle sedi indicate, porterebbe un indubbio vantaggio a gruppi organizzati di giornalisti residenti nelle città capoluogo e nelle immediate vicinanze che potrebbero convenire su liste “preconfezionate” di propri candidati a discapito di eventuali candidati rappresentanti le province di Trapani, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta, potendo contare sull’astensione al voto di buona parte dell’elettorato passivo che non viene messo nelle condizioni di poter esprimere il proprio voto come invece viene consentito agli iscritti di Catania, Palermo e Messina.
Il vulnus partecipativo che deriva dalla situazione esposta e non da una intima scelta di astenersi dal votare, crea inevitabilmente un vulnus rappresentativo e di conseguenza, ad un sistema di governo squilibrato e non rappresentativo.
In conclusione, il sistema e le modalità che l’Ordine starebbe andando ad attuare ancora una volta, presenta dubbi di costituzionalità, nonché una chiara violazione dei diritti degli iscritti che, come in precedenza, produrrà un consiglio dell’ordine rappresentativo di pochi e per pochi e discriminaorio per la maggioranza degli iscritti a favore della minoranza dei professionisti.
In Sicilia alle ultime elezioni hanno votato circa 1300 iscritti su un totale di oltre cinquemila, guarda caso più o meno il numero degli iscritti delle città di Palermo, Catania e Messina e delle loro immediate periferie.
Nel 2017 l’ex presidente del Consiglio regionale, Riccardo Arena, accusandoci di disinformazione e di mancanza conoscenza delle regole , ci scrisse che “ “… nessuna violazione dunque dei diritti degli iscritti, né alcun vulnus partecipativo” e che la convocazione dell’assemblea elettorale “non viene messa in discussione da valutazioni a tratti incomprensibili e in altri casi frutto di evidente disinformazione e di mancata conoscenze delle regole “ .
E’ possibile che per Arena il fatto che una categoria di iscritti della Valle d’Aosta non sia rappresentata nel Consiglio Nazionale , sia rispettoso dei diritti e della democrazia rappresentativa. Già perché secondo il risultato delle elezioni del 2017, la Valle d’Aosta non è rappresentata a livello nazionale.
Non sfugge certo ad Arena che per legge, i professionisti che sono mediamente un quarto degli iscritti, sono in maggioranza nei consigli regionali e nazionale E’ Evidente che ritiene “costituzionale” e rispettoso dei diritti il fatto che in seno ad un organismo di diritto pubblico il governo sia demandato per legge ad una categoria di iscritti inferiore come numero rispetto ad un’altra.
Che siamo in presenza di una situazione di palese situazione di incostituzionalità e di violazione dei diritti degli iscritti, appare pacifico, non è chiaro però come questo possa essere accettato da una categoria che conta al suo interno illustri professionisti del diritto e giornalisti di grande intelligenza come Mieli ed Eugenio Scalfari.
Il dubbio è che da una parte i gruppi di potere che negli anni si sono creati non hanno interesse a far si che l’Ordine diventi un vero e proprio organismo rappresentativo, democratico e soprattutto rispettoso dei diritti di tutti gli iscritti e dall’altra che si sia un generale disineresse da parte di chi, con il proprio carisma, potrebbe promuovere il cambiamento e il rispetto dei diritti costituzionali e dei diritti del cittadino giornalista.
Ma potrà mai continuare così nell’indifferenza generale ? No di certo. Però questa volta qualcosa già si muove. Dopo le elezioni appare scontato il ricorso al giudice amministrativo per invalidare elezioni e iniziare un percorso del diritto.
Michele Santoro