Dall’inizio dell’emergenza COVID19, il servizio postale ha modificato il servizio di consegna della posta raccomandata e degli atti giudiziari (i.e.multe).
Il postino anziché depositare il plico nella cassetta e provvedere alla firma per avvenuta consegna, come era sembrato inizialmente disposto, si limita a rilasciare un avviso di giacenza.
Nell’avviso si riportano indicazioni che appaiono non coerenti con norma di legge cui si riferisce.
Infatti, nell’avviso di giacenza viene indicato che “poste italiane informa che, dal 30/04/2020, effettua la notifica degli atti giudiziari tramite deposito presso l’ufficio postale e immissione dei relativi avvisi di giacenza nella cassetta domiciliare, ai sensi del DL 18/20 art. 108/bis” .
Orbene. Il DL 18/2020 convertito con legge 24 Aprile 2020 n. 27, all’art. 108/bis prescrive che Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all’articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell’avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. …………… “
All’art. 7 della citata norma si legge: “” L’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.”
L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull’avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. “”
Apparrebbe chiaro che le modalità di consegna delle raccomandate e degli atti giudiziari non abbiano subito alcuna modifica normativa e quindi non si comprende il motivo per cui si attui un servizio in contrasto con le norme con il risultato che costringendo l’utenza a recarsi presso gli uffici postali, il rischio di contagio aumenta in modo esponenziale al numero di persone che non dovrebbero, secondo norme, recarvisi se non per motivi indispensabili.
Michele Santoro