domenica, Novembre 24, 2024
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COVID19. Musumeci: obbligo non obbligo di mascherina. Insomma, probabile TSO per tutti

TSO per tutti, anzi no, forse, vedete voi.  Si valuterà caso per caso … 
Dopo tante chiacchiere e tentativi di smarcarsi dal governo centrale, il richiamo decisamente erroneo all’art 31 non può essere addebitato alla non conoscenza delle norme costituzionali da parte del presidente.  I richiami alla responsabilità decisionale della Regione, salvo poi rimangiarsi il tutto manifestando la volontà di non assumersi alcuna responsabilità sono il motivo della confusione che si evince dall’ultima ordinanza a firma di Musumeci.
Una ordinanza, che come ci si attendeva, a parte qualche piccolo scostamento, ricalca le disposizioni del già incostituzionale DPCM di contiana memoria.
Senza entrare nel merito di tutto l’atto diramato domenica sera, andiamo direttamente all’articolo 23 per capire come la Regione abbia diramato disposizioni poco chiare e senza alcuna certezza giuridica.
Si legge:  “Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo.

Immagine operatoresociosanitario.net


Tutti i media non hanno perso tempo a lanciare la notizia con grande evidenza e, oserei anche interpretazioni personali del dettato. Quale novità direte?
La novità sta nel fatto che questa volta i siciliani stanno reagendo innanzi ad un chiaro atto impositivo, peraltro espresso in maniera confusa e fraintendibile da parte del Presidente della Regione.
Dobbiamo supporre che questi mesi di quarantena abbiano dato alla testa a tutti? Perché il suddetto dettato appare come un vero incredibile tentativo di TSO (Trattamento sanitario obbligatorio) generalizzato, tra l’altro ancora in assenza di un chiara e ufficiale evidenza clinica e sanitaria sull’efficacia del dispositivo in questione (i.e. mascherina).
Leggendo attentamente la disposizione ci si accorge dell’indeterminatezza della stessa ove si nota che all’obbligo del primo capoverso che imporrebbe l’uso nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, si contrappone l’avvertenza che il dispositivo protettivo deve essere comunque nella disponibilità del cittadino nella eventualità che ne sia necessario l’utilizzo.
Dobbiamo quindi intendere la norma come indicante l’obbligo di indossare il dispositivo soltanto laddove ci si trovi in luoghi pubblici o aperti al pubblici ma“chiusi”?
Ecco, nella delibera si è omesso di specificare luogo pubblico “chiuso” e questo porta alla discrezionalità di interpretazione (da parte dei cittadini sempre più nel panico interpretativo, delle forze dell’ordine atte a controllare il rispetto della prescrizione, e degli operatori del diritto).
In ogni caso la norma appare in tutta evidenza incostituzionale perché imporrebbe una sorta di trattamento sanitario obbligatorio generalizzato senza che ricorrano le condizioni previsti dalla legge 833/1978 e le conseguenze che possono derivare dall’uso continuativo della mascherina possono diventare in ogni caso motivo ricorso presso l’autorità giudiziaria con annesse richieste di risarcimento danni.
Michele Santoro

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