Ora dimostri di essere Presidente e non “governatore coloniale”
Con il nuovo decreto del 24 Marzo, il presidente del Consiglio apre al coordinamento con regioni e province e finalmente, con il comma 2 dell’art 3, attribuisce ai comuni la responsabilità di intervenire con propria ordinanza per introdurre o sospendere una o più misure dell’art. 1 del decreto stesso.
Una innovazione non di poco conto che corregge, con grave, ingiustificato ritardo, carenze di quel necessario coordinamento tra governo ed enti locali per poter intervenire al meglio in una situazione di emergenza come quella attuale.
Ma c’è un aspetto del decreto che toglie ogni alibi al Presidente della Regione circa la responsabilità dell’ordine pubblico in Sicilia.
Infatti, nelle disposizioni finali si prescrive che: ….. le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regione a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione…”.
A questo punto va chiarito che il presidente Musumeci sbaglia a continuare con le sue lamentele perché ha tutti gli strumenti costituzionali per intervenire in prima persona per la tutela dell’ordine pubblico rifugiandosi dietro l’impossibilità di agire in armonia alle disposizioni di cui all’art 31 dello Statuto Siciliano per … mancanza delle norme attuative.
Ma queste norme, e il decreto 24 Marzo ne è una conferma, sono disposte quando personale funzioni statali vengono trasferite alla Regione. Nel caso di specie il Presidente della Regione agisce come organo dello stato come previsto costituzionalmente.
Non c’è quindi alcun trasferimento di competenze e responsabilità alla Regione in materia perché esiste, espressamente codificata nello Statuto/Costituzione, una dipendenza gerarchica e disciplinare degli organi di polizia al Presidente della Regione che, è bene ricordare, ha il rango di Ministro della Repubblica e rappresentante dello Stato in Sicilia.
Quindi, il Presidente della Regione può e deve agire in armonia dell’art 31 dello Statuto e coordinare le forze di polizia nell’Isola.
In conclusione, per quanto si possa pensare opportuna una legge statale (NON un decreto attuativo) in materia, legge-voto che l’ars avrebbe potuto e sempre potrebbe redigere ex art.18 Statuto, nelle more di questa nessuno impedisce al Capo gerarchico della Polizia in Sicilia di dare disposizioni immediate in armonia con le attribuzioni proprie del Presidente in forza alle disposizioni statutarie.
Se poi il governo volesse sconfessarlo intimandogli un retro front, bhè, a questo punto il Presidente del Consiglio deve convocare il Consiglio dei Ministri e quindi il Presidente della Regione che costituzionalmente ha diritto di intervenire con diritto di voto nella sua specificità di Ministro della Repubblica e quindi deliberare.
Dubito che il Presidente del Consiglio possa pensare di eludere la Costituzione e portare a queste estreme conseguenze la questione perché sarebbe la scintilla che potrebbe far esplodere la “questione siciliana”.
Michele Santoro