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Sindacato militare. Nullità ed illegittimità decreto Ministro Difesa. Precisazioni del Direttore Michele Santoro

A proposito della questione relativa al sindacato militare Carabinieri, l’avv. Giorgio Carta che coordina l’attività di costituzione del sindacato “SIM Carabinieri”, ci ha richiesto telefonicamente una rettifica al nostro articolo pubblicato in data 27 Gennaio 2019 dal titolo “SIM Carabinieri. Illegittimo e nullo il decreto del Ministero che autorizza la costituzione del sindacato” ritenendo falsa la notizia e accusandoci di aver preso una solenne cantonata.
Aderendo alla richiesta del legale, anche in assenza di una specifica richiesta motivata e scritta di parte, abbiamo pubblicato, ai sensi dell’art. 8 della legge 47/48, due distinte precisazioni e rettifiche relativamente alle prerogative del ministro in tema di autorizzazione e alla coerenza alla sentenza relativamente alla richiesta fatta dal SIM Carabinieri per la sua costituzione.
Alle rettifiche, come previsto, è stata data stesso risalto e stessa veste grafica dell’articolo in questione, e non siamo correttamente intervenuti come giornale nel testo delle stesse, riservandoci di riprendere la questione per chiarire il corretto senso del nostro articolo che, è apparso subito evidente, è stato erroneamente interpretato perché probabilmente sono state estrapolate alcune parti dal contesto generale.
Precisiamo che il nostro articolo non conteneva alcun elemento “falso” o diffamatorio.
Infatti, si legge “Dal combinato disposto del dispositivo di sentenza e le norme di legge in vigore si evince che per l’istituzione di costituzione di un sindacato militari che intende stipulare contratti collettivi validi erga omnes, non è previsto alcuna particolare procedura se non quella dell’Art. 39 della Costituzione e delle norme di riferimento per la costituzione di una associazione sindacale. Di conseguenza, deve registrarsi come persona giuridica, e dotarsi di uno statuto a carattere democratico”.
Osservatorio Sicilia/Mondo e Dintorni quindi ha dato una notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti.
Nessuna notizia falsa in quanto l’Osservatorio non ha mai scritto che la Corte non ha previsto l’autorizzazione ministeriale, ma che dal “combinato disposto”, ovvero dalla lettura della Costituzione (art 39) e le leggi in materia di associazioni sindacali e del dispositivo della sentenza, “si evince che …”.
Ciò nella considerazione che la Corte sembra che abbia deciso di non decidere perché se da una parte riconosce al militare la libertà costituzionale di aderire ad un sindacato modificando in tal senso il comma 2 dell’art 1475 d.lgs. 66/2010, dall’altra, per la costituzione del sindacato stesso prevede che “trova allo stato applicazione la non censurata disposizione dell’art. 1475, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, secondo cui «La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa». Si tratta di una condizione di carattere generale valida a fortiori per quelle a carattere sindacale, sia perché species del genere considerato dalla norma, sia per la loro particolare rilevanza.
In ogni caso gli statuti delle associazioni vanno sottoposti agli organi competenti, e il loro vaglio va condotto alla stregua di criteri che senza dubbio è opportuno puntualizzare in sede legislativa, ma che sono già desumibili dall’assetto costituzionale della materia.
A tal fine fondamentale è il principio di democraticità dell’ordinamento delle Forze armate, evocato in via generale dell’art. 52 Cost., che non può non coinvolgere anche le associazioni fra militari.
Sotto altro profilo tale principio viene in evidenza nella prospettiva del personale interessato, quale titolare della libertà di associazione sindacale sancita dal primo comma dell’art. 39 Cost.: l’esercizio di tale libertà è infatti possibile solo in un contesto democratico”.
Sembra di capire che la “tutela” , e quindi le direttive ministeriali siano necessarie al sindacato militare senza le quali questi non può garantire  la democrazia interna, la libertà di espressione, gestire democraticamente la sua costituzione, l’organizzazione ed il suo funzionamento.
Tutto ciò riporta indietro la lancetta del tempo al 1978 quando si assistette alla nascita delle inutili, costose e verticistiche rappresentanze militari, che oggi costano al contribuente oltre 4 milioni di euro l’anno.
Non non sembra  possa nascere nulla di diverso dal passato in queste condizioni, e realisticamente, si può ipotizzare che qualora si continui a percorrere questa strada, che siamo all’inizio della fase di costituzione delle rappresentanze 2.0.
Si cambia tutto per non cambiare nulla”. Con buona pace dei vertici militari.
La Corte avrebbe potuto, e forse dovuto, sollevare davanti a sé stessa la “Questione di Legittimità Costituzionale” del comma 1 dell’art. 1475 che contrasta con i principi dell’art. 39 della Costituzione. I Giudici Costituzionali hanno ritenuto di non fare questo passo, ma così facendo è stata creata una incoerenza giuridica che lede i diritti di libertà costituzionali dei militari.
Secondo l’interpretazione data al dispositivo, contrariamente a quanto prevede la libertà di associazione sindacale costituzionalmente tutelata, nel caso del sindacato militare si assiste infatti al paradosso di assegnare al “datore di lavoro” le prerogative di autorizzare la costituzione del sindacato e di stabilire di fatto le condizioni per l’organizzazione ed il suo funzionamento.
Vieppiù, così facendo, il datore di lavoro, in questo caso il Ministero della Difesa,  ha la facoltà di revocare l’autorizzazione qualora, a suo insindacabile giudizio, il sindacato così costituito, non rispondesse alle sue prescrizioni/direttive.
Con ciò venendo meno il requisito fondamentale della libertà sindacale appena riconosciuta.
Infine, il divieto di adesione al sindacato da parte di militari della riserva e in congedo. Divieto che non risulta, allo stato, avere alcun supporto costituzionale o legislativo e scaturisce evidentemente da una decisione del titolare del dicastero o, probabilmente, da questi prevista  dopo consultazione con i vertici militari.
Ciò, a parere dell’articolista, appare come un palese eccesso di potere e discrezionalità del Ministro che violano le norme Costituzionali.
Quindi nessuna falsa notizia. Scrivere di ritenere illegittimo e nullo il decreto è una considerazione giornalistica del tutto lecita che scaturisce semplicemente dalla libera interpretazione soggettiva delle norme prese in esame che non hanno la pretesa di assurgere a verità giuridica.
È stata riporta la verità sostanziale dei fatti con considerazioni e valutazioni prettamente giornalistiche che possono essere più o meno condivisibili dai lettori.
Sempre in tema di sindacati militari, per dovere di cronaca si aggiunge che il Ministero della Difesa è stato informato il 4 Dicembre 2018 dal Sindacato dei Militari della sua costituzione e non ha ancora dato seguito alla richiesta di questi di informare il personale militare dipendente.  Comunicazioni che sono state fatte dal MIT che ha già diramato ai reparti dipendenti lo statuto e l’atto Costitutivo del Sindacato dei Militari
Facile prevedere un rapido ritorno alla Corte Costituzionale che questa volta dovrà intervenire a sanare quella incoerenza tra una norma costituzionale e una legge ordinaria.
Nel rispetto della pluralità delle idee e dei propri convincimenti, ognuno è libero di intervenire sulla questione e di chiedere di vedere pubblicate sulle pagine dell’Osservatorio Sicilia/Mondo e Dintorni,  le proprie osservazioni/precisazioni e, ove ce ne fossero i presupposti, anche rettifiche.
Le pagine di Osservatorio Sicilia/Mondo e Dintorni, sono aperte ad ogni contributo sulla questione.

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