lunedì, Novembre 25, 2024
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SIM Carabinieri. Precisazioni sulla validità dell’autorizzazione ministeriale e profili di illegittimità costituzionale

Nel nostro articolo di ieri dal titolo “illegittimo e nullo il decreto del Ministro che autorizza la costituzione del sindacato” , abbiamo indicato i motivi per cui il decreto del Ministro veniva considerato nullo.
Abbiamo stamani contattato l’Avv. Carta, che segue l’iter del procedimento, e nel corso della conversazioni il legale ci ha fatto rilevare che l’autorizzazione alla costituzione del sindacato militare è prevista al p.16 della sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale.
Sembrerebbe che la redazione sia incorsa in un errore poiché  l’attenzione si era  focalizzata nella precisazione della Corte relativamente alle competenze del sindacato in attesa di una specifica legislazione.
Infatti abbiamo riportato la parte in cui la Corte indicata le disposizioni di legge, nel particolare l’art 1745 del d.lgs. 66/2010, entro il limiti in cui il sindacato può nel frattempo operare.
Rimangono invero dubbi sulla costituzionalità della precisazione della Corte ove si osservi che  il sindacato non è assimilabile ai circoli e alle associazioni d’arma perché ciò si scontra con la norma costituzionale dell’art 39 che parla di libertà sindacali e diritti sindacali che non possono essere compressi. Inutili ricordare che i sindacati hanno personalità, condizione completamente diversa dai circoli e dalle associazioni d’arma e quindi non possono in nessun modo essere a questi assimilati.
Ed ancora. Il Ministro, nel decreto ha imposto il divieto di partecipazione al sindacato di militari in quiescenza e ciò è in contrasto con le libertà costituzionali. Se il Ministro della Difesa avesse quantomeno letto la legge sul nuovo ordinamento della Polizia di Stato, precedente che può esere illuminante, si sarebbe resa conto come nella legge  1 aprile 1981, n. 121, all’art 83 la partecipazione al sindacato è prevista sia per il personale in servizio che in quiescenza. Non si comprende quindi quale sia la ratio di un divieto, che si ritiene incostituzioonale,  di siffatta natura.
La partecipazione ad un sindacato ed è una libera e ponderata scelta personale. Chiunque può iscriversi ad un sindacato indipendentemente dalla sua condizione sociale.
L’intervento del Ministro appare in tutta la sua evidenza incostituzionale e interviene pesantemente nella limitazione delle  libertà personali garantiti dalla costituzione.
A questo proposito, l’avv. Carta ha affermato che anche il SIM ritiene questo divieto non giusto e ha assicurato che la questione sarà quanto prima affrontata per superare il divieto imposto.
Però pensiamo sia doveroso ricordare che i sindacati militari non hanno nulla di diverso dai sindacati di categoria, e quindi, l’aver posto sotto “il cappello” del Ministero la loro costituzione, fa presagire la nascita delle Rappresentanze 2.0.
Michele Santoro

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