Con lettera inviata alla Presidenza Nazionale, al Ministero della Giustizia e alla Presidenza dell’Ordine regionale di Sicilia, Michele Santoro, direttore dell’Osservatorio Sicilia ha chiesto il rinvio delle operazioni di voto per il tempo necessario a mettere ordine nella complessa e confusa legislazione che è origine di palesi violazioni dei diritti degli iscritti.
Una situazione contraddittoria e confusa che neanche quella che era attesa come la riforma della legge istitutiva, è riuscita a correggere. Una situazione che si protrae da oltre cinquanta e che deve trovare finalmente una giusta soluzione che sia innanzi tutto chiara e che tenga conto dei diritti degli iscritti.Di seguito, il testo completo “ L’Ordine Regionale dei giornalisti Sicilia ha comunicato con lettera prioritaria n. prot 2555/2017, la convocazione dell’assemblea per l’elezione dei rappresentanti membri del Consigli Nazionale e Regionale.
Tale comunicazione appare incompleta in quanto, indica la data della convocazione dell’assemblea, ma non indica la sede nonché le modalità di presentazione delle candidature e i tempi e le modalità di propaganda.
Nella comunicazione si indica la data e l’ora per la convocazione in prima e seconda convocazione dell’assemblea, la data per l’eventuale ballottaggio e l’indicazione dei seggi istituiti per le votazioni, ovvero Palermo, Catania e Messina.
Ho cercato nei vari documenti dell’Ordine, ed in particolare nel volumetto pubblicato sul sito istituzionale nazionale che porta il nome di “Norme per le elezioni dei consigli regionali e del consiglio nazionale”, al fine di comprendere come avvengano le elezioni e soprattutto quale sarebbe il procedimento di “candidatura” e di votazione.
Niente, neanche un accenno su come si presentano le candidature e a chi. Ho quindi verificato presso l’Ordine Nazionale e da lì ho avuto conferma che la questione “non è normata” anche se l’interlocutore ha aggiunto che “seguiamo la legge istitutiva”.
Non essendo normata la questione delle candidature, la norma da seguire per l’assemblea non può essere diversa di quella del codice civile anche perché la legge istitutiva non regolamenta la questione che, di norma, è rimandata, per forza di cose all’Odg che, a similitudine degli altri ordini professionali, si dovrebbe dotare di uno statuto con la quale “normare” la vita associativa. Statuto che ad oggi non risulterebbe essere stato mai attuato dall’Ordine.
Al punto 3. delle norme che regolano l’elezione dei rappresentanti si legge:
3.1. TERMINI
1) Termine di convocazione rispetto alla scadenza del Consiglio in carica
L’assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica (art. 4 legge 69/1963).
NORME PER LE ELEZIONI
3.2. AVVISO DI CONVOCAZIONE: MODALITÀ E OGGETTO
La convocazione si effettua mediante avviso spedito dal presidente del consiglio regionale per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni (art. 4 legge 69/1963, come modificato dal d.l. 35/2005, e art. 5 DPR 115/1965).
L’avviso di convocazione dell’assemblea per l’elezione del Consiglio regionale dell’Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti, inviato dal presidente del Consiglio regionale, deve contenere:
- l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza;
- il luogo, i giorni e le ore dell’adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima;
- l’indicazione del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto;
- l’eventuale votazione di ballottaggio in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione e, nell’ipotesi che questa non risulti valida, un’altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione3;
…omissis
Da qui un problema di ordine di diritto e di validità delle elezioni anche per le contraddizioni che si evincono dalla comunicazione dell’Ordine Giornalisti Sicilia e le dalle stesse norme dettate dall’Ordine Nazionale.
Infatti, se “La “seconda convocazione”, come si deduce dal combinato disposto degli artt.3, 4 e 6 e 16 della legge 69/1963 e degli artt. 5, 12, 13 e 16 del dpr 115/65, si riferisce al giorno in cui sono rinviate le operazioni elettorali a causa della non validità della prima assemblea per mancanza del raggiungimento del numero minimo dei votanti (metà degli elettori aventi diritto al voto) previsto dalla legge professionale”, significa che il giorno indicato, per dichiarare valida e costituita legalmente l’assemblea, il presidente deve “solo” constatare la presenza in aula di almeno la metà più uno degli aventi diritto”.
Comma 2 art 12 DPR 115/65 “Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiara, quindi ,non valida l’assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione”.
Appare evidente la confusione legislativa quando nella prima parte del comma di precisa che non si procede allo spoglio con ciò presupponendo operazioni di voto in una assemblea non validamente costituita “Il presidente non procede allo spoglio…..” mentre nel prosieguo prescrive che il presidente “rinvia” le operazioni elettorali in seconda convocazione.
Confusione legislativa che non è stata minimamente presa in esame e corretta dal Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n. 67 – che in ultima analisi si è limitato a ridurre i membri del Consiglio nazionale e a prevedere una “lista per le minoranze linguistiche”.
Secondo diritto, nei casi in cui l’assemblea non è validamente costituita non si dà avvio alle operazioni di voto, e ciò si evincerebbe dalla seconda parte del comma sopra citato che però si scontra con l’indicazione dell’Ordine regionale contenuta nell’avviso di convocazione, secondo cui: “ove il numero dei votanti, dei professionisti o dei pubblicisti, risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, iscritti nei rispettivi elenchi, le operazioni di voto saranno ripetute in seconda convocazione …” .
Secondo il DPR 115/65, le operazioni si rinviano, secondo l’Odg Sicilia, si ripetono.
La norma in ogni caso, fa riferimento generico all’assemblea (e non alle assemblee) e a seggi elettorali costituiti per le operazioni di voto.
Va da sé quindi, che in assenza di norma che regola le candidature, i tempi e le modalità di propaganda elettorale, l’assemblea soggiace alle norme di cui al codice civile, e quindi le candidature stesse vanno presentate in assemblea dove, dopo i vari interventi dei candidati che presentano i loro programmi di governo dell’ordine, si passa alle votazioni.
L’assenza di una qualsiasi norma che regoli le candidature si evince in modo chiaro all’art. 6 delle norme per le elezioni poiché indica soltanto l’obbligo da parte dell’ordine regionale di compilare due distinti elenchi, uno per professionisti e uno per pubblicisti, che hanno diritto al voto.
Di conseguenza, in assemblea, chi ha i requisiti per candidarsi presenta la sua candidatura, interviene in assemblea e chiede il voto.
Diversamente, devono essere previsti e normati, tempi e modalità di presentazione delle candidature, tempi di propaganda e votazioni in orari e giorni diversi dall’assemblea stessa.
In ogni caso dal combinato disposto della legge 69/63, Le norme per l’elezione dei rappresentanti emanata dal Consiglio Nazionale e dal DPR 115/1965, appare chiaro che è prevista un’unica assemblea e diversi posti di votazione, ma non si evincono le modalità per la presentazione della propria candidature e dei necessari tempi di propaganda elettorale, in assenza delle quali, si applica, giocoforza, la norma del codice civile.
Dalla comunicazione dell’Odg Sicilia, che riporta “convocazione di assemblea”, in realtà emerge chiaramente che non si tratta di un’assemblea degli iscritti, ma dell’indicazione delle sedi dei “seggi” per le operazioni di voto e ciò crea una evidente e grave lesione al diritto dell’iscritto di poter presentare la propria candidatura perché non potrebbe in nessun caso essere fisicamente presente in tutte le sedi dove si svolgono le operazioni di voto, in quanto la candidatura, secondo logica e diritto, non potendo l’iscritto votare per delega (art 6 legge 69/63), va presentata “personalmente” nel corso dell’assemblea e dove ha diritto di intervenire per esporre il proprio programma di governo dell’ordine.
Ma anche per la costituzione dei seggi, riferendosi alla comunicazione dell’Odg. Sicilia, si evincono violazioni del diritto di partecipazione al voto dell’iscritto.
Art. 6 delle norme per le elezioni dei consigli regionali ed interregionali dell’ordine
Per l’elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei Consigli regionali o interregionali, i Consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell’Ordine, ove nei centri viciniori risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni.
In Sicilia gli scritti, secondo i dati pubblicati sul sito dell’ordine regionale, superano i cinquemila e settecento, e quindi limitare a soli tre seggi, Palermo, Catania e Messina, sulla dorsale nord della Sicilia, come già accaduto nel 2013, pone un problema di diritto dell’iscritto alla partecipazione al voto senza doversi sobbarcare viaggi di oltre 100 chilometri per raggiungere le sedi prescelte dall’Odg.
La questione, da quanto ho appreso informalmente, sarebbe già stata affrontata nel tempo e la risposta sembra essere stata: sono le città/province che esprimono più iscritti.
E’ senza dubbio veritiero che le tre città hanno un maggior numero di iscritti, ma la norma prescrive che si possono costituire seggi in località dove ci sono almeno 50 iscritti e non dove ci sono più iscritti.
Apparrebbe evidente che la scelta dei tre capoluoghi che hanno un bacino elettorale superiore, anche di molto alle altre località, oltre a limitare fortemente il diritto di voto ai giornalisti che risiedono in città e province diverse dalle sedi indicate, porterebbe un indubbio vantaggio a gruppi di giornalisti residenti nelle tre province e nelle immediate vicinanze che potrebbero convenire su liste di propri candidati a discapito di eventuali candidati rappresentanti le province di Trapani, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta, potendo contare sull’astensione al voto di buona parte dell’elettorato passivo che non viene messo nelle condizioni di poter esprimere il proprio voto a parità di condizioni degli iscritti di Catania, Palermo e Messina.
Il vulnus partecipativo che deriva dalla situazione esposta e non da una intima scelta di astenersi dal votare, crea inevitabilmente un vulnus rappresentativo e di conseguenza, ad un sistema di governo squilibrato e non rappresentativo di tutta la platea gli iscritti.
In conclusione, il sistema e le modalità che l’Ordine starebbe andando ad attuare ancora una volta, presentano dubbi di costituzionalità, nonché una chiara violazione dei diritti degli iscritti”.
Per quanto sopra, il sottoscritto presenta istanza a codesta Presidenza nazionale, affinché voglia valutare la possibilità di sospendere le elezioni per il tempo necessario per adottare norme e regolamenti chiari nel rispetto delle normative di legge e che garantiscano al singolo iscritto i propri diritti, potendo così esercitare il suo diritto di candidarsi, di votare e di essere eletto.
Ciò anche al fine di evitare la possibilità che possano essere presentati ricorsi per la nullità delle elezioni stesse”.