martedì, Novembre 26, 2024
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Web. Responsabilità Penale del Gestore di un sito Internet

blogRecentemente la Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità penale in capo al Legale Rappresentante di una S.r.l. gestore di un sito internet, nella cui community un utente aveva pubblicato un articolo contenenti espressioni diffamatorie  nei confronti del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 54946 del 27 Dicembre 2016, ha riconosciuto che “l’articolo incriminato era stato autonomamente caricato sul sito da D.F” ma, al contempo, conferma la sussistenza della responsabilità penale in capo al gestore del sito in quanto: “il giudizio di responsabilità veniva pertanto formulato per l’aspetto […] dell’aver l’imputato mantenuto consapevolmente l’articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l’efficacia diffamatoria che neppure il ricorrente contesta, dalla data appena indicata, allorché ne apprendeva l’esistenza, fino al successivo 14 agosto, allorché veniva eseguito il sequestro preventivo del sito”.
La sussistenza della responsabilità penale in capo al gestore non è ricollegata tanto alla posizione apicale (lo status di gestore del sito internet) in quanto tale; e, pertanto, non si tratta di un’ipotesi di responsabilità c.d. da posizione, costituzionalmente illegittima.
Invero, il gestore del sito viene dichiarato responsabile per aver mantenuto sul sito i contenuti offensivi, omettendo di rimuovere l’articolo, una volta venuto a conoscenza del carattere denigratorio pubblicato.
Pertanto, la Cassazione consacra la sussistenza di un obbligo di rimozione, in capo ai gestori dei siti internet, di ogni contenuto potenzialmente offensivo pubblicato dagli utenti di cui il gestore sia venuto a conoscenza (anche in via potenziale), aderendo a un’interpretazione potenzialmente in conflitto con alcuni recenti arresti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
In conclusione, va sottolineato come siano state avanzate numerose perplessità sulla natura  e sulle conseguenze pratiche derivanti dal riconoscimento dell’obbligo di rimozione, per cui attenderemo ulteriori specificazioni in materia da parte della Giurisprudenza al fine di dirimere i suddetti contrasti.
Giulia Santoro
 

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