lunedì, Novembre 11, 2024
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Rifiuti. Per il sindaco di Marsala brutte nuove dalla Cassazione. Il Consiglio competente esclusivo anche in materia di aliquote

Come si ricorderà il Sindaco di Marsala ha recentemente disposto con delibera di Giunta, l’aumento della TARSU per i cittadini di Marsala del 66% rispetto all’aliquota 2009.
Tutto ciò a causa dell’aumento dei costi determinato dall’avvento della gioiosa macchina da guerra Aimeri Ambiente che sin dall’inizio del (dis)servizio ha mostrato gravi carenze nell’organizzazione e soprattutto, come dimostrano le continue lamentele dei cittadini quasi quotidianamente riportate dagli organi di informazione, non rispetta del Capitolato Speciale d’Appalto.
E questo avviene ormai da oltre 10 mesi …
Il Sindaco recentemente incontrato ci ha riferito che lui sta attenzionando la questione e ha ricordato le molte lettere di contestazioni che sarebbero state inviate all’ATO1 Terra dei Fenici.
Contestazioni che dovrebbero far riflettere l’amministrazione che invece, con un assurdo provvedimento sindacale ha disposto addirittura l’estensione dell’orario per la raccolta dei rifiuti, previsto in due ore nei periodi estivi, ad otto ore e mezza giornaliere …
Malgrado questo grande, illecito e pensiamo inopportuno aiuto da parte del Sindaco, Aimeri Ambienti non ha mostrato alcun miglioramento nel servizio e non ha messo in atto quelle disposizioni per garantire regolarità, efficienza e soprattutto, non rispetta ancora il CSA poiché in molte contrade della città non hanno mai visto una spazzatrice o un operatore ecologico togliere l’erba lungo le strade cittadine.
Dicevamo dell’aumento della TARSU. Il TAR di Palermo ha sospeso gli effetti della determina sindacale dopo che è stato proposto un ricorso dall’ADOC Trapani, perché le disposizioni di legge individuano nel Consiglio Comunale l’istituzione preposta alla questione.
L’Amministrazione ha presentato appello ma dalla Cassazione giungono notizie poco rassicuranti. Infatti con la Sentenza 14376/2010, la suprema Corte riaffermato che la variazione delle aliquote della TARSU è competenza esclusiva del Consiglio Comunale, negando quindi ogni ipotesi di analogo potere in capo alla Giunta.
I giudici di legittimità hanno ribadito che il tema di tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, come previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, l’articolo 32 lettera g., demandava alla competenza dei consiglio comunicali l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, e conseguentemente i consigli comunali rimangono competenti esclusivi  ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all’adeguamento delle aliquote del tributo.
L’amministrazione quindi, si troverà quasi certamente nella necessità di riscrivere il bilancio e trovare risparmi pari a circa cinque milioni di euro per tamponare il buco del mancato aumento.

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