mercoledì, Novembre 13, 2024
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118 in Sicilia. Verso una (af)fondazione CRI siciliana?

Recentemente l’assessore Massimo Russo ha dichiarato che il servizio del 118 sarà affidato ad un organismo pubblico con capacità gestionale a livello regionale. Le dichiarazioni trovano conferma nel testo di legge regionale 14 aprile 2009 n. 5, Norme per il riordino del servizio sanitario regionale, e precisamente all’art. 24 “Rete dell’emergenza-urgenza sanitaria” che si cita  :   ….. “10. L’espletamento delle attività afferenti al Servizio di emergenza-urgenza 118 per l’intero territorio regionale, diverse da quelle di cui al comma 4 espletate dalle Centrali operative, può essere assolto anche avvalendosi, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, di organismi a totale partecipazione pubblica che esercitino la propria attività esclusivamente nei confronti della Regione siciliana e nel relativo ambito territoriale”.       
Una prescrizione che appare come cucita addosso, con diverse stranezze e forzature, alla Croce Rossa italiana.         
Ma la Cri è una associazione (spa) e una eventuale la fondazione costituita dalla CRI, pur nella finzione giuridica di una sua presunta totale autonomia dalla CRI non può in ogni caso essere considerata: “come esercitante la propria attività esclusivamente nei confronti della Regione siciliana e nel relativo ambito territoriale” anche in considerazione che tale fondazione è costituita e partecipata nel consiglio d’amministrazione da un ente pubblico non economico a livello nazionale.
Questo “vestito su misura” appare però corto e sconclusionato. La prima cosa che non quadra è il problema del patrimonio, la sede, i mezzi per fare funzionare l’ente fondazione chi li dovrà mettere?  
Inoltre viene spontaneo chiedersi come possa coesistere l’attività nazionale della CRI con l’attività funzionale della fondazione nell’ambito “esclusivamente” regionale.         
E la generica quanto deviante previsione di raccordo con la protezione civile di cui alla lettera del d) dell’articolo 24 che vuole significare? La CRI Sicilia, mezzi, materiali e finanziamenti in caso di emergenza nazionale confluisce nella CRI nazionale in caso di emergenza nazionale? E questo come si concilia con la prescrizione che l’ente deve garantire esclusivamente i suoi servigi nell’ambito regionale?
Un puzzle intricato e che fa supporre che si sia trovato l’uovo di CRI, e  senza aver valutato tutti gli aspetti giuridici e legali dell’operazione “pensata” con l’art. 24, e ancora una volta sembra evincersi il “connubio”, meglio dire il link, tra politica e CRI.
In tutto questo c’entra qualcosa il supersottosegretario Bertolaso, l’uomo per tutte le emergenze, l’ultima delle quali quella della immondizia palermitana?
Ma viene da chiedersi se la CRI si può trasformare in fondazione oppure se la CRI associazione può costituire una fondazione per servizi di emergenza 118 esclusivamente per il territorio siciliano come indicato nell’art. 24 della legge di riordino (?) del servizio sanitario regionale.  La materia è regolata dal Codice civile – Libro Primo/Titolo II [art. 11] e Capo II: Delle associazioni e delle fondazioni [art.li14-35]           
Cerchiamo di capirci qualcosa. Il legislatore ha riunito e regolamentato nello stesso capo le associazioni e le fondazioni ma con differenze sostanziali tra i due soggetti.
Le associazioni e le fondazioni sono enti forniti di personalità giuridica che non hanno per scopo lo svolgimento di attività economiche e la differenza fra i due  è sostanzialmente nell”atto costitutivo e lo statuto devono contenere:
A) nel caso di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione;  
B) Nel caso di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
Per il controllo del “potere” di controllo dell’ente:
A) nel caso di associazioni, spetta all’assemblea dei soci che può anche deliberare lo scioglimento dell’associazione;    
B) nel caso di fondazione, spetta all’autorità governativa che può anche trasformare o unire più fondazioni, nel rispetto della volontà del fondatore.        
In conclusione, la legge (nazionale) conferisce la personalità giuridica:
A) nel caso delle ASSOCIAZIONI, ad un complesso di persone; 
B) mentre nel caso delle FONDAZIONI, ad un complesso di beni destinati ad uno scopo.
Tenuto debito conto che le leggi da sempre, nel regolamentare la materia, classificano la CRI come “ASSOCIAZIONE” fin dalla sua costituzione avvenuto con L. 21 maggio 1882, n.786, viene da chiedersi se un comitato regionale, di un ente di persone (associazione) può costituire una fondazione “dedicata”, come un ente di mezzi economico-finanziari, pur senza fine di lucro.
La risposta è si! Se la deliberazione avvenisse dall’assemblea nazionale CRI! 
Ma come si ricorderà, la CRI nazionale attualmente è … commissariata e la decisione quindi potrebbe essere presa da una singola personale e buona notte per la democrazia associazionistica. 
Considerato che CRI Nazionale è in regime di commissariamento l’eventuale trasformazione di una parte della CRI regionale in fndanzione, sarebbe decisa da una sola personae e ove si consideri che l’amministrazione della fondazione, sfugge al controllo delle assemblee dei soci CRI, l’assemblea regionale CRI e l’assemblea nazionale CRI approverebbero tale “ideata” considerato che già in CRI non sembra che le cose in questo momento funzionino bene e sono presenti all’interno della struttura “tensioni” non di poco conto?  
Quale che possa essere la risposta, alla luce delle esperienze di questo tipo in Sicilia viene facile prevedere che se in Trentino la CRI ha una componente unica, in Sicilia si prevede possa avere un (af)fondazione unica.

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