Il problema di come opera SERIT Sicilia è in forte discussione ormai da tempo senza e non si intravede, anche per la poca sensibilità alla questione che dimostrano i politici, un soluzione che tenga conto delle esigenze dell’amministrazione di riscuotere il dovuto e il dovere del cittadino di pagarli senza però essere vessati da comportamenti che appaiono illeciti da parte dell’agente preposto alla riscossione.
Poiché la materia è complessa proponiamo una interessante relazione redatta dal Sindacato La Nuova Tutela del Cittadino, a firma del suo presidente Angelo Di Girolamo, che da tempo si occupa della questione:
“un percorso politico amministrativo In termini generali, prima di affrontare le importanti argomentazioni esposte nel presente testo, appare necessario, al fine di evitare errate interpretazioni, chiarire le motivazioni dell’azione intrapresa da centinaia di cittadini riunitisi nell’ambito della “Confederazione Sindacale Nuova Tutela”. Gli stessi, supportati da alto senso civico, hanno constatato il carente raggiungimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni presenti in ambito provinciale, dei principi costituzionali in materia di organizzazione pubblica. L’osservanza del principio di efficienza ed efficacia, trasparenza, accesso agli atti, principio di legalità, imparzialità e buon andamento. Si è altresì osservato come il mancato raggiungimento dei predetti principi si trasformi in termini di maggiori costi sociali per la gestione della res pulica, minore osservanza da parte del cittadino del principio di legalità in ogni ambito e, in particolare, i gravi riflessi nei settori produttivi.
Infatti, soprattutto al Sud, ove si caratterizza maggiormente la presenza di gruppi criminali organizzati, se è lo Stato, P.A., ad agire in assenza del più scrupoloso ossequio della Legge, non si può dare alcuna speranza di rilancio della cultura delle regole quale precondizione essenziale per lo sviluppo sociale ed economico del territorio.
Appare chiaro, a questo punto, che il cittadino/contribuente sanzioni questa inefficienza rivolgendosi
altrove, all’antistato, contribuendo, così, a creare un circolo vizioso sempre più costoso e arduo da sconfiggere.
L’alternativa possibile è quella di farsi sentire, alzare la testa, non perdere la dignità, denunciare, interloquire con la stessa P.A. La scelta di aver intrapreso questa battaglia civica nei confronti della SE.RI.T. Sicilia S.p.A., Agente della riscossione della Provincia di Trapani, è giustificata dal fatto che questa azienda concentra in sé tutti gli elementi del caso. L’inefficienza della P.A. (Ente impositore), ad esempio per aver iscritto a ruolo somme già prescritte o in assenza del previsto avviso bonario, per la tardività nella formazione del ruolo (spesso perché sussiste la necessità di fare cassa soprattutto per gli enti più piccoli!), si traduce automaticamente nell’impossibilità della Serit di rispettare la legge procedendo la stessa a riscuotere somme per legge non dovute o provenienti da procedimenti illegittimi. La Serit non può addossare la responsabilità all’ente impositore ritenendo
di essere soltanto l’esattore che rimane estraneo alle scelte dell’ente stesso poiché tra i due soggetti sussuste una precisa “relazione funzionale”, un “rapporto di servizio” (Cass. SS.UU. n. 22513 del 2006, n. 3899 del 2004). Più in generale, la Serit non può violare la legge, non può ammettersi in uno Stato di diritto un esattore che non conosca i tributi, la prescrizione, la regolarità delle procedure da seguire per il raggiungimento dello scopo pubblicistico. Il risultato è che il contribuente si ritiene oggetto di attività vessatorie della P.A. tutta, l’incremento dei ricorsi giudiziari con esiti non sempre
condivisibili, l’innalzamento dei costi sociali, sfiducia nel sistema, scelta di evasione fiscale.
A ciò si aggiunga la particolarità dell’Agente della riscossione. La disciplina che ne supportal’attività
è in parte quella codicistica e ordinaria, in parte si tratta di leggi speciali alcune delle quali andrebbero riviste (come il tasso di interessi, l’anatocismo, alcuni poteri e procedure). Si tratta di una società per azioni il cui pacchetto azionario di maggioranza è detenuto della Regione Sicilia con inevitabili risvolti di natura amministrativa ma anche politica. Infine, si tratterebbe di una società di transito esistente solo in Sicilia tra il passaggio delle competenze dalla Montepaschi Serit S.p.A. alla Equitalia S.p.A. In essa si concentrano, pertanto, poteri pubblici e interessi privatistici nel delicato settore tributario, poteri amministrativi, esecutivi, politici nascenti dalla particolare natura del fenomeno. In linea generale, la mutata articolazione del sistema di riscossione ha finito, in sostanza, con il travolgere il sistema esattoriale, ponendo delicati interrogativi sulle ragioni e sulla giustificazione della sua stessa sopravvivenza.
Caratteristica precipua dell’Equitalia S.p.a. per l’Italia e della SERIT Sicilia S.p.A. per la Regione Sicilia, sono: lotta all’evasione (cosa ben difficile anche per i risvolti sociologici sopra
evidenziati), attraverso l’accesso alle banche dati della P.A., accesso ai conti correnti bancari, accesso alla Anagrafe tributaria tenuta dall’Agenzia delle entrate, possibilità di acquisire dati finanziari direttamente dal contribuente (fatto ancora teorico), riduzione dei vincoli su pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche e possibilità di procedere alla vendita diretta dei beni del contribuente qualora l’esposizione debitoria raggiunga il 5% del valore catastale degli immobili.
La delicatissima materia trattata è oggetto di continui interventi legislativi, giurisprudenziali e interpretativi che perdurano da circa 140 anni ed ancora non sembra essere stato raggiunto
un livello ottimale di efficienza. Anzi, il continuo stravolgimento dell’assetto normativo, l’aumento delle sentenze che vedono sempre più vittoriosi i cittadini, il clima di assenza di trasparenza nei passaggi amministrativi e delle competenze, rende legittimo chiedersi se realmente tutte le procedure esattoriali siano improntate al pieno e scrupoloso rispetto del principio di legalità sotto il duplice aspetto della regolarità formale e sostanziale degli atti diretti al contribuente.
Le norme che più delle altre sembrano essere violate con relativa costanza, oltre a quelle procedurali e di notificazione, sono:
la Legge 241/1990, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti, la Legge 212/2000 c.d. Statuto del contribuente.
La recente sentenza della Corte di Cassazione che con la sentenza 10 novembre 2006, depositata il 30 gennaio 2007, ha dimostrato di condividere l’orientamento dottrinale che connota della
paracostituzionalità le norme recate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212. Andiamo per ordine. La Corte nell’ambito della parte motiva ha ancora una volta ribadito un principio ormai divenuto vivente in
diritto tributario:
l’obbligo di motivazione dell’accertamento può ritenersi adempiuto anche per il tramite del semplice rinvio ad altro processo verbale di contestazione, purché questo sia allegato all’avviso ovvero già si trovi in possesso del contribuente. Fin qui nulla di nuovo vien da notare, se non fosse che la fattispecie trattata dalla Corte regolatrice riguarda una causa anteriore all’entrata in vigore dello Statuto dei diritti del Contribuente. Ciononostante viene richiamato expressis verbis il principio recato dall’art. 7, 1° co, dello Statuto, che appunto prevede in ordine alla motivazione dei provvedimenti dell’amministrazione finanziaria che questa, se facente riferimento ad altro atto, esso “deve essere necessariamente allegato all’atto che lo richiama”. E dunque a mente della Corte regolatrice anche nel silenzio della legge devono trovare applicazione i principi dello Statuto del contribuente, che in questo caso vengono ad assumere una funzione, ed un valore pari a quello di cui all’art. 12, 2° co. della preleggi al Codice civile, che prevede in caso di dubbio interpretativo che l’interprete deva decidere “secondo i principi generali dell’ordinamento dello Stato”. Non deve essere in questo caso tralasciato che il valore paracostituzionale dello Statuto ne esce rafforzato. Lo Statuto in quanto attuativo di specifiche norme costituzionali deve vedersi garantita una certa prevalenza da un punto di vista esegetico in caso di conflitto tra norme tributario.
Sfidiamo chiunque a reperire una cartella esattoriale emessa in conformità delle norme paracostituzionali dello Statuto del contribuente. Il cittadino viene costretto a girovagare per vari uffici alla ricerca dell’atto presupposto e richiamato in cartella ma non allegato, con dispendio di
energie, pazienza, denaro, costretto a richiedere permessi di lavoro per recarsi presso i vari sportelli per ottenere chiarimenti o quell’atto stesso che qualche volta non è più in possesso neanche della
P.A. (ed esempio relata di notifica), oppure costretto a delegare terzi e spesso anche a pagamento se trattasi di professionisti incaricati della ricostruzione di quel caso in assenza di elementi che per legge la P.A. – Serit devono invece trasmettere – allegare.
Art. 10 C 1, L 212/2000: ” i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente
sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede” . In che cosa collabora la SERIT Sicilia se neppure allega alle cartelle gli atti presupposti e/o richiamati come vuole la legge? In che cosa consiste la buona fede se la SERIT Sicilia non rilascia determinati atti (es estratti ruolo, relate di notifica) che per legge dovrebbe consegnare al cittadino, neppure dietro espressa richiesta
dello stesso. Si tratta di atteggiamenti ostruzionistici e/o negligenti che di fatto vietano al cittadino di esercitare il principio di difesa costituzionalmente previsto e che al contempo ledono la credibilità e
l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza dell’azione pubblica tutta.
In cosa consiste il principio di legalità se per anni la Serit ha proceduto a iscrizione di fermi amministrativi in assenza di una specifica norma regolamentatrice che espressamente la autorizzasse.
Infine, si ritiene inconcepibile l’utilizzo del piano di rateazione i cui interessi variano dal 4% per debiti tributari al 10,50% per i contributi I.N.P.S. creando, di fatto, somme inaccessibili per il contribuente. A ciò si aggiunga che non è previsto alcun piano di rientro che tenga conto delle reali possibilità economiche dei cittadini e delle imprese, spesso già gravati da pregressi mutui, finanziamenti e/o con debiti certificabili verso fornitori e terzi, di cui non si tiene conto ai fini del calcolo per la rata. Un pensionato con poco oltre 200,00 euro al mese di pensione,si vede recapitare l’approvazione della propria istanza di rateizzo in virtù della quale dovrebbe poi sborsare una somma mensile pari a 400,00 – 600,00 euro.
Nonostante l’abolizione della c.d. Maxirata iniziale composta da parte della sorte capitale e di tutti gli interessi già maturati, non è stato previsto un ricalcolo alla luce delle nuove disposizioni in materia
violando il principio della collaborazione tra cittadino e Amministrazione finanziaria.
Non può, infine, escludersi la possibilità che gruppi organizzati – lobby – possano approfittare delle vendite all’asta effettuate dalla Serit stante la peculiarità delle vendite esattoriali nelle quali il valore degli immobili non viene calcolato al valore di mercato bensì sulla rendita catastale.
Punti analizzati:
previsto un ricalcolo alla luce delle nuove disposizioni in materia violando il principio della collaborazione tra cittadino e Amministrazione finanziaria.
Non può, infine, escludersi la possibilità che gruppi organizzati – lobby – possano approfittare delle vendite all’asta effettuate dalla Serit stante la peculiarità delle vendite esattoriali nelle quali il valore degli immobili non viene calcolato al valore di mercato bensì sulla rendita catastale.
1)Enti impositori – cenni;
2)Ruolo e titolo esecutivo – cenni;
3)Procedura di riscossione: a) notifica cartella, b) violazione del diritto di difesa; c) violazione dello Statuto del contribuente;
4)Intimazione di pagamento ex avviso di mora;
5)Illegittimità della procedura di fermo amministrativo;
6)Illegittimità della procedura di iscrizione ipoteca;
7)Illegittimità procedura di pignoramento c/terzi, (anche su finanziamenti in conto esercizio e contributi);
8)Interessi oltre la soglia usuraria in quanto composti dalle seguenti voci: Interessi, aggio; spese notifica; spese procedura; spese cancellazione preavviso di fermo amministrativo;spese di iscrizioni provvedimenti cautelari;
9)Assenza di organi di controllo;
10)Conflitto di interessi;
11)Istanza di rateizzo;
1. ENTI IMPOSITORI – CENNI.
Per enti impositori si intendono i soggetti che riscuotono in Sicilia tramite la Serit Sicilia S.p.a. servizio riscossioni e vi rientrano: Enti locali, gli Uffici Territoriali del Governo, l’Agenzia
delle Entrate, l’INPS e l’Inail, le varie casse previdenza ect. Gli enti impositori formano i ruoli ossia il titolo contenente l’elenco dei contribuenti morosi identificati tramite un partitario.
2. RUOLO E TITOLO ESECUTIVO – CENNI.
Tale ruolo viene rese esecutivo direttamente dall’Ente impositore con il visto e trasmesso all’Agente della riscossione il quale provvede ad estrarre la cartella esattoriale che forma il titolo esecutivo nominativo che deve essere notificato secondo i principi di legge al contribuente entro gli inderogabili termini previsti per ogni singolo tributo.
3. PROCEDURA DI RISCOSSIONE: A) NOTIFICA CARTELLA, B) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA; C) VIOLAZIONE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.
La cartella esattoriale deve essere notificata nelle mani del contribuente, in mancanza lo stesso dovrà essere avvisato con lettera raccomandata a.r., nel caso di irreperibilità dovrà invece essere depositata presso la Casa Comunale e di tale adempimento dovrà essere data notizia al contribuente mediante affissione del prescritto avviso alla porta dell’ultimo domicilio fiscale del contribuente, e tramite raccomandata a.r.
Nella realtà i suddetti adempimenti vengono ignorati e pertanto delle cartelle esattoriali il contribuente non ne ha notizia, ledendo in tal modo il diritto di difesa, con grave nocumento ai propri interessi economici e patrimoniali come diretta conseguenza dell’illegittima attivazione delle procedure di riscossione. Il più delle volte le cartelle vengono rilasciate a persone di famiglia anche non conviventi o al portiere dello stabile senza successivo avviso con raccomandata ar., e con
diretta immediata lesione della privacy.
4. INTIMAZIONE DI PAGAMENTO EX AVVISO DI MORA.
Trascorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale il titolo esecutivo diventa inefficace e pertanto è necessaria la notifica dell’intimazione di pagamento.
Ancora più desolante è la situazione delle intimazioni di pagamento, che non contengono nessuna informazione se non il numero della cartella esattoriale a cui si riferiscono e l’importo da pagare(normalmente triplicato) entro e non oltre cinque giorni.
Detto avviso perde efficacia esecutiva trascorso infruttuosamente il termine di sei mesi,
dalla notifica, comportando la perdita del potere di intraprendere qualsiasi procedura esattoriale. Tuttavia nella pratica si assiste all’iscrizione di ipoteca o del fermo amministrativo addirittura in assenza della notifica del predetto atto.
Nella prassi ormai consolidata della Serit Sicilia il fermo viene iscritto a seguito della comunicazione di un preavviso di fermo! Orbene tale atto è illegittimo, arbitrario, vessativo, poiché esula dalla normativa di settore che ha previsto la notifica del fermo amministrativo, mentre il preavviso è un atto discrezionale emesso in assenza di potere, che comporta una soggezione dei beni mobili registrati del contribuente, senza ulteriore comunicazione dell’avvenuta iscrizione di fermo. Oberando cosi il contribuente ad effettuare continue visure al PRA per conoscere la situazione del proprio bene. Infatti nel caso di impugnazione del preavviso la Serit Sicilia si costituisce in giudizio temerariamente sostenendo che il preavviso di fermo è solo un atto di bonario sollecito, mentre quasi sempre è seguito dalla reale iscrizione del provvedimento cautelare senza che questo venga notificato. In più nello stesso preavviso vengono indicate e richieste le spese di iscrizione di
fermo che ancora non sussistono poiché si tratta di semplice preavviso e che a prescindere da tutto le predette spese per legge non sono sostenute dalla Serit essendo il servizio di attivazione di tali misure assolutamente gratuito per l’Agente della riscossione.
5. ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI FERMO AMMINISTRATIVO.
Il cosiddetto “fermo amministrativo” dei beni mobili iscritti in pubblici registri è, come noto, disciplinato dall’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 , in forza del quale il concessionario del servizio di riscossione, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, decorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e senza che il contribuente o l’eventuale coobbligato abbiano provveduto al pagamento delle somme ingiunte, può disporre il divieto di
circolazione di un veicolo iscritto al pubblico registro automobilistico mediante un atto che, a cura dello stesso concessionario, deve essere iscritto nei predetti registri mobiliari.
Il veicolo in questione viene, così, “fermato” e per l’inosservanza di tale divieto è prevista la sanzione di cui all’art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, rappresentata da una sanzione amministrativa pecuniaria e da una sanzione accessoria: Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi
posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo. E’ ammessa la rateizzazione, ma il fermo auto rimane fino al pagamento dell’ultimo centesimo del debito esattoriale. Il fermo amministrativo però in base alle sentenze giurisprudenziali, sarebbe nullo in mancanza di un regolamento di attuazione. Pertanto, costituisce uno strumento da intraprendere solo in casi estremi, cioè quando con azioni alternative l’esattore non abbia incassato (e non ricorrendone direttamente), e adottabile solo per i debiti fiscali sono escluse quindi le multe, i contributi inps e inail. in merito si vedano le seguenti sentenze: Trib. Brindisi (sent. 43/2002): Il fermo amministrativo è lecito quando non sia possibile per l’esattoria riscuotere con altri mezzi, e’ illegittimo il ricorso diretto al fermo amministrativo senza aver tentato altre azioni alternative .Trib. Trib.Parma (sent.151/2003): E’ nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma di attuazione.
Trib. Bari (decr. 17/3/2003): E’ nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma di attuazione. E’ possibile l’inibitoria ex art. 700 cpc. Trib. Milano (ord. 9/4/2003): La sproporzione fra valore veicolo e ammontare del debito configura eccesso di potere dell’esattoria. E’ possibile inibitoria ex art. 700 cpc. Trib. Catanzaro (sent. 18/2/2003): La mancanza di norma di attuazione non blocca l’attività dei concessionari (esiste normativa del 1998). E’ possibile inibitoria ex art. 700 cpc se manca il “periculum in mora”.
Trib. Novara (sent.12/5/2003): Il fermo amministrativo e’ leggittimo solo per i crediti esattoriali di natura fiscale, sono escluse multe, contributi inps e inail.
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ordinanza numero 1377 del 23 giugno 2004:
Il fermo amministrativo non può essere adottato su un bene di valore notevolmente superiore rispetto al credito che con esso si intenda garantire.
Consiglio di Stato ordinanza n. 3259/2004: ha bloccato tutti i fermi amministrativi per mancanza di proporzionalità tra importo dovuto e danno cagionato al contribuente, l’ordinanza e’ stata recepita dall’Amministrazione Finanziaria che con la Risoluzione 22 luglio 2004, n. 92/E ha disposto il blocco dei fermi amministrativi (con successivo atto li ha nuovamente sbloccati). Commissione
Tributaria di Napoli Sez. 12 Sentenza n. 533/12/2007: è illegittimo il fermo amministrativo basato su cartelle non notificate o notificate in violazione del codice di rito.
Per tutte, Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sent. 04 novembre 2002, numero 15382;
Il fermo amministrativo non può essere disposto per un credito vantato da un’Amministrazione
non Statale.
Da quanto si evince il fermo amministrativo è illegittimo in quanto lo stesso è previsto solo per la riscossione di natura strettamente tributaria (Irpef, Ires, Iva etc.), mentre nella prassi viene attivato anche per la riscossione di sanzioni amministrative, contributi etc. E Sempre comunque manca la preventiva notifica del titolo esecutivo che permette la vera e propria riscossione.
Nella prassi manca addirittura la notifica dell’avvenuta iscrizione di fermo lasciando il contribuente inconsapevolmente esposto alle pesanti sanzioni pecuniarie e alla confisca del mezzo e successiva
vendita.
6. ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE IPOTECA.
Anche l’iscrizione di ipoteca risulta illegittima, poiché essendo atto prodromico all’espropriazione immobiliare, non dovrebbe mai essere iscritta per importi inferiori a ottomila euro ora cinquemila euro (limite invalicabile per la suddetta espropriazione). Ma vi sono sempre difetti di notifica in quanto non vengono indicati i titoli esecutivi e i numeri di registrazione dell’ipoteca, nonché gli immobili, con grave nocumento ai cittadini. L’art. 76 del Dpr 602/73 stabilisce che il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 5.000€. Il successivo art. 77, stabilisce che decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1 (pari a 60 giorni dalla notifica della cartella), il ruolo costituisce titolo per
iscrivere ipoteca sugli immobili. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma
dell’art. 79 del D.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca e, solo dopo che siano decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedere all’espropriazione. Se il debito supera la soglia del 5% del valore degli immobili del contribuente, l’Agente della riscossione procede direttamente alla vendita all’asta.
Tali iscrizioni comportano una paralisi della situazione finanziaria del contribuente, poiché nel
caso di affidamenti bancari questi il più delle volte vengono revocati in quanto il soggetto non risulta più dai sistemi creditizi solvibile.
Inoltre, l’iscrizione di ipoteca non viene notificata al contribuente, il quale, il più delle volte lo scopre perché convocato dalla propria banca per l’immediato rientro dalle proprie esposizioni.
7. ILLEGITTIMITÀ PROCEDURA DI PIGNORAMENTO C/TERZI, (ANCHE SU FINANZIAMENTI IN CONTO ESERCIZIO E CONTRIBUTI);
Il pignoramento presso terzi fatto dalla serit esula da un controllo preventivo in sede di tribunale e pertanto viene usato inopinatamente dall’esattoria che aggredisce gli stipendi o le pensioni senza nemmeno osservare il limite di legge del quinto e comunque aggredendo anche le somme che risultano impignorabili perché garantiscono il sostentamento minimo del contribuente. Tale situazione è attualmente al vaglio della Corte Costituzionale.
8. INTERESSI OLTRE LA SOGLIA USURARIA IN QUANTO COMPOSTI DALLE SEGUENTI VOCI: INTERESSI, AGGIO, SPESE NOTIFICA, SPESE PROCEDURA, SPESE CANCELLAZIONE PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO, SPESE DI ISCRIZIONI PROVVEDIMENTI CAUTELARI.
Per quanto concerne gli interessi di mora, che dovrebbero essere determinati secondo apposito
Decreto del Ministro delle Finanze avuto riguardo alla media dei tassi bancari attivi, è possibile affermare che la predetta soglia non viene applicata poiché vengono a sommarsi diverse voci che comportano un pagamento reale degli interessi oltre la soglia usuraria. Tali voci sono: aggio di riscossione, diritti di notifica, spese procedure esecutive, spese iscrizione-cancellazione fermo amministrativo, spese accensione – estinzione di ipoteca. A ciò si aggiunga che per legge la
Serit Sicilia S.p.A. è legittimata a riscuotere gli interessi oltre che sul tributo anche sugli ulteriori interessi maturati creando nella pratica il fenomeno dell’anatocismo. Si specifica che (allo stato
attuale non si reperiscono dati normativi) parte di detti interessi così come calcolati sono trattenuti dal Concessionario e non dall’Ente impositore.
9. ASSENZA DI ORGANI DI CONTROLLO – CENNI.
Per ciò che riguarda i controlli ai quali in passato soggiaceva l’attività di riscossione, a seguito della abolizione della relativa norma, è possibile affermare che ad oggi non esiste alcun Ente, Ufficio o organo che possa controllare la legittimità del comportamento della Serit sebbene inizialmente si era attribuito tale potere alla Corte dei Conti.
10. CONFLITTO DI INTERESSI.
Ultimo aspetto non da trascurare appare quello relativo al conflitto di interessi che caratterizza gli
organi della Equitalia S.p.A.. Infatti, ai vertici di quest’ultima si assiste al doppio ruolo ricoperto dal Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate nonché amministratore delegato dell’Equitalia.
11. ISTANZA DI RATEIZZO.
Trattasi di uno strumento previsto per agevolare i cittadini ma che di fatto ne impedisce il reale utilizzo poiché tutti i calcoli relativi ai ratei mensili vengono effettuato dall’Agente della riscossione comportando l’assurdità in capo a migliaia di contribuenti di non poter accedere al pagamento dilazionato poiché le rate superano addirittura l’importo della pensione. Nessuna possibilità
viene accordata al cittadino che vuole pagare quanto dovuto e ne rimane di fatto impossibilitato. L’Esattore, coi suoi calcoli, impedisce al contribuente di utilizzare detto strumento privilegiando il sistema delle ipoteche.
In nessun modo l’istanza di rateizzo corrisponde a riconoscimento del debito del quale si chiede il rateizzo esclusivamente per non incorrere nelle altre procedure.
Duole, altresì, constatare che nonostante l’abolizione della c.d. maxirata iniziale composta da una parte di debito e di tutti gli interessi e spese, la Serit continua a pretenderla rendendo impossibile, soprattutto per i cittadini meno abbienti, la possibilità di procedere al versamento integrale della stessa e, come conseguenza diretta, non versando una rata si decade automaticamente dal beneficio accordato che non può essere più riattivato.”
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– d.p.r.600/73 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
– d.p.r. 602/73 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”;
– d.p.r. 43/88 “Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici”, abrogato, ad eccezione degli articoli 58 e 59, dal d.lgs.112/99;D. M. 7 settembre 1998, n. 503;
– d.lgs.37/99 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1,
comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998, n. 337”;
– d.lgs.46/99 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”;
– d.lgs.112/99 “Riordino del servizio nazionale della riscossione”, abroga e sostituisce il d.p.r.43/88;
– d.lgs.193/2001 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n.
46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione”;
– d.l.203/2005, convertito nella legge 248/2005, art.3 “Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”, costitutivo della Riscossione Spa, poi Equitalia Spa;
– d.l. 223/2006 convertito nella legge 248/2006, il decreto Bersani introduttivo del nuovo modello di cartella esattoriale.