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Caltanissetta: rientra al lavoro dopo malattia e viene licenzata … ma è incinta

Questa è la storia di una ragazza nissena che ha lavorato più di quattro anni presso un’azienda privata, licenziata dopo un ricovero in ospedale. Nel Luglio 2008 la sig.ra A.D è stata ricoverata presso l’ospedale S.Elia di Caltanissetta per un’interruzione di gravidanza a seguito di complicazioni. Il 21 Gennaio 2008, a termine del periodo di convalescenza e cura seguito all’intervento, rientra a lavoro e qualche giorno dopo, , riceve una lettera raccomandata dal proprio datore di lavoro, datata il 29 gennaio, con la quale le veniva comunicato il suo licenziamento a partire dal 22 Febbraio 2008. Ultimo giorno di lavoro quindi il 21/2/2008.

Sette giorni dopo il suo licenziamento, la signora A.D. si accorge di essere incinta ed alla V settimana di gestazione e pertanto ha immediatamente richiesto l’annullamento dell’atto di licenziamento perché il suo stato interessante, certificato con data antecedente al 29 gennaio, la faceva rientrare nelle categorie protette, anche in considerazione che per effetto anche della disposizione nella lettera di licenziamento, ha prestato servizio fino al 21 febbraio 2008.

Il datore di lavoro ha opposto un netto e decisivo diniego al mantenimento del posto di lavoro mentre lo stato di gravidanza, comunicato all’ispettorato del lavoro e all’inps, è stato da questi regolarmente accettato.

Il Tribunale di Caltanissetta a cui si è rivolta la signora ha rigettato la richiesta di reintegro al lavoro e quindi non ritenendo che ci fossero i presupposti per l’applicazione delle norme di cui all’art 700 c.p.c..

Il caso sembra chiaro ma inspiegabilmente il diritto del lavoratore viene contestato dal tribunale, eppure, al di là di ogni legge a tutela del posto di lavoro esiste una esiste una normativa a tutela della maternità.

In particolare, l’art.4 del D.P.R. n.1026/1976 che recita” per determinazione dell’inizio del periodo di gravidanza ai fini dell’art.2,secondo comma della legge,si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data del parto,indicata nel certificato medico di cui al successivo art.14.

Di conseguenza, nel caso di specie, conteggiando i 300 gg. dalla data presunta del parto che è il 02 Novembre 2008, regredendo,arriviamo ai primi di Gennaio, il licenziamento è nullo,visto che la lettera di licenziamento porta la data del 29 gennaio 2008. A quella data la Signora era già in stato interessante e quindi tutelata dalla legge in questione e non licenziabile, ed a nulla vale che abbia accertato la gravidanza in data successiva al suo effettivo licenziamento.

Ma ove non si volesse considerare la norma in questione, si deve tener presente che il rapporto di lavoro tra la sig.ra e la società non cessava con la lettera di licenziamento pervenuta il 29 Gennaio 2008, perché la stessa precisava che il rapporto di lavoro cessava a far data dal 22 Febbraio 2008, a conclusione del periodo di preavviso che la sig.ra ha osservato perché ha lavorato fino al 21 Febbraio 2008, lo attesta la busta paga di febbraio.

Quindi il rapporto di lavoro deve ritenersi cessato alla scadenza del periodo di preavviso ( nello specifico 22 Febbraio 2008).

In tale periodo era già in gravidanza ed è risaputo che durante il preavviso il lavoratore ha diritto di godere di qualsiasi tutela anche con riguardo ad eventuali infortuni sul lavoro.
Come spesso succede in questa giustizia italiana, oltre il danno arriva pure la beffa. Infatti il Tribunale, ha condannato la sig.ra A.D alla refusione delle spese del procedimento che sono state liquidate in €1.000,00 + Iva e CPA.

La signora A.D. ha segnalato nel Giugno 2008 alla Procura della Repubblica alla Guardia Di Finanza e all’Ispettorato del lavoro, di aver lavorato alcuni mesi in nero presso la stessa azienda e di non aver percepito il salario che veniva indicato nella busta paga e altre voci.

 

 

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