Secondo indiscrezioni che giungono da Salemi e riportate da organi di stampa, sembra che l’associazione che fa riferimento a David Moss e al francese Michel Delran, soci della Moss Italian Property Consultants, una società che ricerca per i propri clienti opportunità ed offre possibilità di investimenti in Italia, potrà negoziare con il Comune di Salemi attraverso un procedimento che è affidato all’assessore Oliviero Toscani e ad un Ufficio Legale che tutela gli interessi del Comune. Questa affermazione se veritiera appare incredibile perché l’amministrazione comunale non può negoziare con un soggetto unico la vendita degli immobili nè affidarne esclusivamente la vendita.
A parte ciò va rilevato che Sgarbi parla adesso di criteri e di regolamento per la concessione, quindi non più vendita!, delle case verranno indicati dall’assessorato alla Creatività diretto dallo stesso Toscani.
L’assessore al centro Storico e all’Urbanistica Bernardo Perrier Tortorici avrà la responsabilità di vigilare sugli interventi di restauro nella fase della realizzazione. Per Sgarbi quindi già saremmo alla fase di restauro senza avere messo in moto il meccanismo per l’alienazione.
Cerchiamo di chiarire ai nostri lettori la normativa in vigore. Per procedere all’alienazione di immobili del demanio, leggasi di proprietà pubblica, a norma dell’art 12, comma 2 della legge 127/97 si deve pubblicare un bando pubblico e per far meglio capire la norma si riporta per intero l’art. 12 comma 2 della legge di riferimento “I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato”.
Va da se quindi che i beni da alienare devono essere preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura dell’ufficio tecnico comunale, mediante perizia di stima giurata e ciascuna vendita deve essere preceduta da apposita decisione consiliare.
Ai sensi e per gli effetti dell’art 12 della legge 127/97 e al fine di assicurare i criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acuisire e valutare le “offerte” gli acquirenti vengono individuati asta pubblica, licitazione privata.
Secondo prassi e norme, il bando di gara deve contenere come requisiti minimi i seguenti:
– i beni da vendere, la loro situazione e provenienza;
– il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento;
– i diritti e i pesi inerenti al fondo;
– l’anno, il mese, il giorno e l’ora in cui si procede alle gare (nel caso delle licitazioni private, questa indicazione andrà inserita nella lettera d’invito);
– il luogo e l’ufficio presso cui si effettuano le gare;
– gli uffici presso i quali sono visionabili gli atti di gara;
– l’ammontare della cauzione;
– il metodo di gara;
– l’indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione quand’anche si presenti un solo offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo a base di gara;
– eventuali garanzie bancarie per attestare la situazione economico finanziaria degli offerenti;
– per le persone giuridiche, l’iscrizione presso il Registro delle imprese;
– in caso di società, la composizione degli organi e di chi possiede la rappresentanza legale;
– la possibilità di ammettere offerte per procura, anche per persona da nominare. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste s’intendono solidalmente obbligate;
– le modalità di presentazione dell’offerta, se esclusivamente a mezzo posta o anche tramite corriere o brevi manu, con ricevuta dell’ufficio protocollo del comune;
– le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni e attestazioni, delle offerte e le modalità di imbustamento e sigillatura;
– l’indicazione delle cause che comportano l’esclusione dalla gara;
– l’indicazione che il recapito dell’offerta rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
– l’indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
– nel caso di società, l’indicazione espressa, che può essere contenuta nel certificato d’iscrizione nel registro delle imprese, che negli ultimi cinque anni la ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata;
– il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
Niente facile quindi e gli stranieri non potrebbero capire.
Ora, siccome questa storia delle case ad 1 € ha valicato i confini nazionali, sarebbe quantomeno auspicabile che l’Amministrazione di Salemi chiarisse ai potenziali acquirenti, o concessionari, che pensano veramente di acquistare le case ad 1€, che devono essere seguite tutte le procedure di legge in materia di alienazione di immobili pubblici.
Continuare a creare aspettative e possibili “progetti” di speculazioni, può risultare controproducente per Salemi, per la Sicilia e per l’Italia.