Qualcuno si chiederà se a furia di parlare di federalismo ed indipendentismo, lo stato non abbia ritenuto di marcare la sua presenza in Sicilia facendola diventare sede dei servizi. Invece di avere semplici uffici rigorosamente “camuffati” da agenzie di commercio o di consulenza, nell’Isola, per la usa particolarità geografica, lo stato trasferisce, proprio a Palazzo reale, il centro dell’intelligence italiana proiettata verso l’Africa. Suggestiva la notizia, ma lo scoop, ovviamente privo di ogni fondamento, vuole essere la rappresentazione estrema del sistema chiuso che i benemeriti deputati siciliani si sono costruiti in barba alle più elementari norme di trasparenza e di rispetto verso il popolo “sovrano”.
Dopo ben 18 anni dall’entrate in vigore della legge 141/90 che obbliga tutte le amministrazioni (nessuna esclusa) a regolare l’accesso agli atti, l’Assemblea regionale siciliana, a giugno di quest’anno, ha partorito un surrogato di regolamento che appare come una offesa al buon gusto e all’intelligenza.
Un surrogato di regolamento di accesso agli atti che in realtà regolamenta e precisa la tipologia degli atti che non possono essere consultati dai cittadini.
E’ la solita storia, la casta siciliana si chiude nel suo fortino di Palazzo Reale che assomiglia sempre più al mitico Forte Braschi che da par suo resta il centro, ma non è più il centro dell’intelligence italiana.
Tutto quanto si svolge nei meandri del palazzo è top secret. Dagli stipendi e privilegi dei parlamentari agli stipendi del personale equiparato al Senato della Repubblica e dove un “commesso” riesce a percepire al netto circa 5.000 euro al mese, straordinari esclusi.
Secondo questo regolamento” Non sono … accessibili le informazioni in possesso dell’Assemblea regionale siciliana che non abbiano forma di documento amministrativo …”. In pratica nessun documento “prodotto e custodito” a Palazzo Reale appare consultabile,per cui … tutto “top secret”.
Per chi volesse sbizzarrirsi a leggere i divieti (esclusioni) eccone una rassegna: “…nei confronti dell’attività dell’Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi; per le seguenti categorie di atti:a) pareri resi in relazione a liti in potenza o in atto e la inerente corrispondenza;b) atti defensionali e la inerente corrispondenza;c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione; d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituisca il presupposto dell’adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell’attività amministrativa;…g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernente l’istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente; h) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali; i) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;l) relazione sull’attività di consigli, comitati, commissioni, gruppi di studio e/o di lavoro;m) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa; n) rapporti, esposti ed atti di promovimento di azioni di responsabilità presentati alla competente autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa e contabile;o) documenti relativi all’attività in corso di contrattazione collettiva di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato”.
Inoltre sono esclusi dalla “visone” pubblica gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, pareri in relazioni a liti, atti defensionali, procedimenti penali e disciplinari, inchieste ispettive sommarie e formali,, provvedimenti di dispensa dal servizio, relazioni sull’attività di consigli, comitati, commissioni, gruppi di studio e /o di lavoro, documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini amministrativi, rapporti esposti ed atti di promovimento di azioni di responsabilità presentati alla competente autorità giudiziaria ordinaria amministrativa o contabile, documenti relativi all’attività in corso di contrattazione collettiva di lavoro e gli atti interni connessi al relativo mandato e “gli altri atti individuati con successivo decreto del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana …. .
La ciliegina sulla torta, l’avvertenza che “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Assemblea regionale siciliana” (ciò vuol significare che un cittadino che vuole rendersi conto di come funziona l’amministrazione non può accedere agli atti).
Ma attenzione, a far comprendere che Palazzo Reale è un forte invalicabile è che la discrezionalità dell’ARS arriva fino al punto di prevaricare il diritto dei cittadini e beffarsi delle norme di legge nazionali, precisa con una nota tutta da “comprendere” :”per salvaguardare ne esigenze di riservatezza dell’Amministrazione ….” L’ARS può “posticipare” la consultazione degli atti. Ovvero porre il divieto al divieto.
Nel periodo estivo e durante le festività natalizie, infine, il diritto di “NON” conoscere gli atti è sospeso, troppo lavoro a vietare durante l’anno per farlo anche d’estate e a fine anno!
Come dire, signori, la casta è padrona, i cittadini … sudditi. Il diritto alla trasparenza degli atti non alloggia a Palazzo Reale.
Così è, se vi pare!