Il 28 scorso il Sindaco Carini ha firmato l’ordinanza con il quale si prescrive la chiusura domenicale di tutti i panifici della città nel periodo 1° ottobre 2008 al 30 Maggio 2009. Secondo l’Amministrazione questa disposizione è stata emanata su richiesta dell’associazione dei panificatori e del CNA.
La cosa non farebbe una grinza se come al solito la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra.
Non entriamo nel merito delle contraddizioni dell’Ordinanza e del fatto che gli orari e le giornate di apertura riprese dall’associazione risultano completamente difformi all’ordinanza stessa, perché questa presenta due vizi: è palesemente illecita e dispone la chiusura dei negozi in contrasto con le norme di legge di riferimento.
La città di Marsala, su propria richiesta, è stata inserita dalla Regione Siciliana nell’elenco delle città di interesse turistico della Regione. Di conseguenza, secondo quanto dettato dalla legge regionale 28/1999 – Art 13 – che si riporta integralmente , sono gli esercenti che liberamente decidono quando aprire o chiudere l’attività commerciale : “1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo di cui all’articolo 12, commi 2, 4 e 5.”
Queste in particolare le norme ai quali gli esercenti possono liberamente derogare:
– art. 12 / l.r.28/99 comma 2. “Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitré nel periodo di vigenza dell’ora legale. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere”.
– art. 12 / l.r. 28/99 comma 4. “Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale”.
– art. 12 / l.r. 28/99 comma 5. “Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. I suddetti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori otto domeniche o festività nel corso della restante parte dell’anno. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, può altresì determinare eventuali diverse articolazioni della fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere”.
L’Ordinanza del Sindaco quindi viola palesemente una norma di legge perché impone orari e giornate di apertura che sono di pertinenza di ogni singolo esercente e viola quindi il principio della libera concorrenza che è uno dei cardini della norma di legge.
L’atto risulta nullo perché non si fa menzione del fatto che, in armonia alle norme di legge, ogni singolo esercente può derogare dalla prescrizione dell’Ordinanza.